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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 10/04/2015, n. X/3387
Delib. G.R. Lombardia 10/04/2015, n. X/3387
Delib. G.R. Lombardia 10/04/2015, n. X/3387
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Considerato che l’Agricoltura sociale: - è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell’ inclusione e coesione sociale; - è un insieme molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni; Considerato altresì che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 con la delibera del Consiglio regionale X/78 comprende, tra i risultati attesi: - Interventi a sostegno dell’inclusione e della coesione sociale (SOC 12.4); - Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (SOC 12.4); - Rafforzamento degli interventi e i servizi per l’infanzia (SOC 12.1); - Supporto allo sviluppo del turismo rurale e delle imprese di agriturismo (Econ.16.1); - Sviluppo di azioni per incrementare la diversificazione aziendale (Econ.16.1); Considerato inoltre che: - negli ultimi anni l’agricoltura sociale ha conquistato l’attenzione di un crescente numero di soggetti operanti in ambito rurale e nei 27 Stati membri dell’Unione europea emergono numerosi esempi di attività in tale ambito. Questo interesse scaturisce da una migliore comprensione del poten |
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Allegato 1 - Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”1.0 Finalità ed ambito di applicazione L’Agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art. 4 L. 381/2001) o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni. L’Agricoltura sociale è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell’inclusione e della coesione sociale. Si tratta, in molti casi, di esperienze nate autonomamente, dietro forti personali motivazioni etiche, umanitarie, sociali, religiose, civili, dei loro promotori. Tali esperienze si sono sviluppate autonomamente rispetto ad un contesto normativo che vede la presenza di numerose proposte di disciplina organica del settore che sono attualmente all’esame del Parlamento nazionale e che sono già state normate da diverse regioni italiane ( es. Veneto, Lazio). Nell’assoluto rispetto per tutte le diverse realtà operative sul territorio regionale, che avvalendosi di tecniche agricole di coltivazione e allevamento, favoriscono il benessere collettivo, l’aggregazione e l’integrazione sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture ospedaliere, comunità alloggio, ecc.), la normativa regionale in ambito agricolo (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) ha dettato disposizioni finalizzate al riconoscimento delle fattorie sociali. L’art. 8 bis (Promozione dell’agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sopra citata recita: “La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all’attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l’infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all’attività agricola che è prevalente. 1 bis. Per la finalità di cui al comma 1è istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento 1 ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell’elenco, i requisiti necessari per l’iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco. 2.1 soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore”. L’agricoltura sociale viene svolta da quelle che d’ora in poi verranno definite come “fattorie sociali”. Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione regionale sopra richiamata analizzando la definizione normativa e stabilendo modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale. 2.0 Definizione di fattoria sociale Ai sensi dell’art.8 bis l.r.31/2008 la “fattoria sociale” è un’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 all’attività agricola principale. Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da soggetti che abbiano le caratteristiche di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma d |
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