N285 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 19/05/2021, n. 7, così recitava:

“3. Si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari:

a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulicoagrario-forestale;

b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;

c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.”

Dalla redazione