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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 15/10/2007, n. 25
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali. |
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Art. 2 - (Azioni per lo sviluppo della montagna)1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare: a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane; b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale; c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali; d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale; e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche |
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Art. 3 - (Classificazione del territorio montano)1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri: a) demografia; |
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Art. 4 - (Fondo regionale per la montagna)1. È istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano. 2. I pro |
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Art. 5 - (Attuazione degli interventi per la montagna)1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. N2 2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce: a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR; |
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Art. 5 bis - (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)1. È istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani. 2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo |
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Art. 6 (Risorse finanziarie per le comunità montane)1. L'articolo 7 della l.r. 6/2002 è così sostituito: "1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell'attività delle comunità montane sono: |
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Art. 7 - (Comitato per la montagna)1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano. 2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato; b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana |
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Art. 8 - (Attività di ricerca)1. Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell'istituto di ricerca per l'economia e l'ecologia applicate alle aree alpin |
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Art. 9 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità |
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Art. 10 - (Norme di prima attuazione)1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due |
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Art. 11 - (Modifiche e abrogazioni)1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994); |
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Art. 12 - (Norma finanziaria)1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l’importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all’UPB 3.2.3.114 ‘Territorio montano e piccoli Comuni’ dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all’articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013. |
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