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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 23/07/2024, n. 11
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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della l.r. 19/2019 e all’articolo 25-bis della l.r. 86/1983)1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dell’articolo 4 le parole «il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5»; b) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 le parole «almeno una volta l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma una volta l’anno»; c) al comma 6 dell’articolo 6 le parole «dei singoli AREST» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli accordi»; d) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è inserito il seguente: «3-bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell’accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ent |
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Art. 2 - (Modifica all’articolo 9 della l.r. 1/2012)1. All’articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti ammi |
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Art. 3 - (Inserimento dell’articolo 5-bis nella l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis - (Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale) |
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Art. 4 - (Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47, 61 e 90 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti.»; b) al comma 1 dell’articolo 26, dopo le parole «Sono incentivati» sono inserite le seguenti: «, attraverso l’erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento,»; |
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Art. 5 - (Inserimento del Titolo VIII.1 nella l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 6 - (Inserimento dell’articolo 5-bis nella l.r. 6/2010)1. Al fine di specificare la correlazione sussistente tra il procedimento commerciale e quello edilizio per gli insediamenti di cui all’articolo 8 del decr |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Modifiche agli articoli 17, 23, 27, 33, 43 e 48 della l.r. 26/1993)1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 17 le parole «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette, ad associazioni venatorie o ai comitati di ge |
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Art. 9 - (Modifiche agli articoli 69, 76 e 114 e abrogazione dell’articolo 103 della l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 dell’articolo 69 è sostituito dal seguente: «7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all’interessato il provvedimento di rigetto.»; b) il comma 13 dell’articolo 69 è sostituito dal seguente: «13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.»; |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - (Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2016)1. Alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 2 dell’articolo 1, dopo la parola «distretti,» sono inserite le seguenti: «filiere produttive,»; b) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti p |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 37 e 41 della l.r. 25/2016. Inserimento dell’articolo 37-bis nella l.r. 25/2016. Abrogazione degli articoli 10, 11 e 40 della l.r. 25/2016 e abrogazione della l.r. 14/2017)1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il suo riconoscimento internazionale»; b) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell’ambito dei programmi UNESCO»; c) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: «e) cammini e itinerari culturali;»; d) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente: «h-bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.»; e) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole «dagli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma triennale per la cultura di cui all’articolo 9»; f) al comma 2 dell’articolo 8 le parole «delle attività e delle opportunità culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali»; |
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Art. 15 - (Modifica all’articolo 5 della l.r. 27/2015)1. All’articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Polit |
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Art. 16 - (Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della l.r. 20/2022)1. Alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «impianti di cremazione» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «impianti di incenerimento»; b) al comma 1 dell’articolo 1 le parole «così come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)» sono soppresse; c) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all’Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.»; d) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla sola inumazione»; |
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Art. 17 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 25/2022)1. All’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regi |
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Art. 21 - (Modifiche agli articoli 6, 22, 23, 25, 28 e 31 della l.r. 16/2016)1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 23.»; b) al quinto periodo del comma 2 dell’articolo 6, dopo le parole «il piano triennale e il suo» è inserita la seguente parola: «eventuale»; c) al comma 4-bis dell’articolo 22, le parole «gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 6 dell’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate di cui al comma 6 dell’articolo 23»; d) al comma 6 dell’articolo 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà,»; e) al comma 6 dell’articolo 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e si trovino in condizioni di emergenza abitativa,»; |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006)1. All’articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 22/2020 e norma transitoria)1. All’articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica le parole «all’articolo 6 del d.l. 76/2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 215 e 218 del d.lgs. 36/2023»; |
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Art. 24 - (Abrogazione dell’articolo 11 e modifica dell’articolo 24-bis della l.r. 17/2015)1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regiona |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 18/2010 e all’articolo 2 della l.r. 18/2022)1. Omissis 2. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione deg |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 27/2021)1. All’articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguen |
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Art. 28 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2017)1. All’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la v |
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Art. 29 - (Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo |
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Art. 30 - (Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2009)1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 5 |
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Art. 31 - (Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2021)1. All’articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 8 della l.r. 12/2007)1. All’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comm |
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Art. 33 - (Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006)1. All’articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle |
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Art. 34 - (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 60-quater della l.r. 33/2009, all’articolo 25 della l.r. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2015)1. All’articolo 60-quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica: a) al primo periodo del comma 1-bis, come inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola «indeterminato,» è soppressa. 2. A |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - (Clausola di neutralità finanziaria)1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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Art. 37 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La pre |
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