Regolam. R. Lombardia 19/12/2011, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Lombardia 19/12/2011, n. 7

Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)».
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Art. 1 - (Modifiche al r.r. 4/2008)

1. Al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 R «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è così sostituita:

«c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione, funzionale all’avvio dell’attività, da presentare al comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica, ai sensi dell’articolo 154 della l.r. 31/2008.»;

b) alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 2, dopo la parola «locale» sono aggiunte le parole «dell’azienda agrituristica»;

c) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2, la parola «alimenti» è sostituita dalle parole «prodotti propri»;

d) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

«l bis) ristorazione fredda, fornitura di cibi preparati anche attraverso griglie esterne e spiedi ma senza l’utilizzo dei fuochi della cucina aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 157 della l.r. 31/2008 e del numero dei pasti riconosciuti dal certificato di connessione;

l ter) ospitalità, l’accogliere, il dare alloggio ad ospiti in camere, in spazi comuni, o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori.»;

e) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I servizi agrituristici di cui al comma 5 sono svolti direttamente dall’operatore agrituristico, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, nel limite previsto dal comma 2 dell’articolo 151 della l.r. 31/2008.»;

f) al comma 3 dell’articolo 3 sostituire le parole «può presentare» con la parola «presenta»;

g) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 è così sostituita:

«c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. I pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all’articolo 5, non somministrati nei giorni di effettiva apertura, possono essere cumulati settimanalmente, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno e la ricettività massima consentita alle strutture aziendali.»;

h) dopo il comma 3 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

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