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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 24/07/2020, n. 5
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- Regolam. R. 31/05/2024, n. 3
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo |
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Art. 2 - (Disposizioni relative alle diverse attività agrituristiche)1. L’ospitalità in alloggi consiste nell’ospitare, senza limiti temporali, persone in camere o in unità abitative indipendenti. Possono essere utilizzati locali situati nella casa in cui abita l’operatore agrituristico o locali aziendali appositamente destinati. Nelle unità abitative indipendenti è consentito l’utilizzo della cucina. La pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria e il pagamento delle utenze sono in ogni caso a cura dell’operatore agrituristico. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per il cui alloggio non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numero di posti letto occupati. 2. Per l’agricampeggio in spazi aperti attrezzati possono essere utilizzate solo unità abitative mobili quali tende, compresa la formula glamping, caravan, autocaravan o case mobili da campeggio. Tali unità abitative possono essere messe a disposizione dall’azienda purché sia garantita la prevalenza della capacità ricettiva delle unità abitative proprie dei turisti. Per quanto concerne i requisiti tecnici, gli standard qualitativi e i servizi igienico-sanitari relativi all’attività di agricampeggio, si osservano le disposizioni del regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’art. 37 della l.r. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo). 3. La somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 156 della l.r. 31/2008, può avvenire all’interno delle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione o con modalità d’asporto e di consegna a domicilio. E’ altresì consentito l’utilizzo di spazi aperti quali corti, cortili, giardini e porticati purché di pertinenza delle stesse strutture indicate nel certificato di connessione e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Negli spazi aperti di cui al secondo periodo possono essere utilizzate coperture mobili nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica. Gli ospiti di età inferiore a cinque anni per la cui ristorazione non è previsto un corrispettivo non sono computati nel numer |
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Art. 3 - (Certificato di connessione)1. Il rilascio del certificato attestante il rapporto di connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è conseguente ad un’istanza presentata dal titolare o legale rappresentante dell’azienda attraverso la piattaforma informatica SIS.CO alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio è ubicato il fabbricato da destinare ad uso agrituristico. 2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere: a) la dimostrazione analitica che il tempo di lavoro necessario per l’esercizio delle attività agricole è prevalente rispetto a quello necessario per l’esercizio delle attività agrituristiche calcolato applicando i parametri relativi al fabbisogno di manodopera per ciascuna delle diverse attività agricole, quali ad esempio coltivazioni ed allevamenti, e per ciascuna delle diverse attività agrituristiche, specificati in apposito decreto dirigenziale; |
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Art. 4 - (Corsi di formazione per l’esercizio di attività agrituristiche)1. La Regione organizza i corsi di formazione per l’esercizio di attività agrituristiche o riconosce quelli organizzati da organizzazioni professionali agricole o loro associazioni, nonché da consorzi agrituristici, dall’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e da operatori accreditati dalla stessa Regione allo svolgimento di attività formative. 2. I corsi, organizzati anche on-line, hanno durata di quaranta ore anche suddivise in più moduli. N3 |
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Art. 5 - (Definizione di operatore agrituristico) |
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Art. 7 - (Disposizioni relative all’utilizzo dei prodotti agroalimentari e relativa documentazione fiscale)1. Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti devono risultare dalla contabilità fiscale aziendale. In particolare, i prodotti propri di cui all’articolo 156, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008 devono risultare dalle autofatture o dal registro dei passaggi interni, secondo la normativa fiscale vigente. I documenti fiscali devono riportare l’indicazione puntuale della natura, della qualità e della quantità dei prodotti trasferiti e del relativo importo, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale. N20 2. L’apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole, come definito all’articolo 156 della l.r. 31/2008, è calcolato in termini di valore d’acquisto dei prodotti stessi su base annuale. 3. Il valore dei prodotti propri deve essere coerente con il corrente valore di mercato degli stessi, con particolare riferimento ai prezzi praticati per la vendita diretta dal produttore al consumato |
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Art. 8 - (Documentazione fiscale relativa alle attività di ospitalità e di degustazione) |
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Art. 9 - (Denominazione delle aziende agrituristiche e classificazione)1. Il cartello di cui all’articolo 158, comma 4, della l.r. 31/2008 deve contenere il marchio di riconoscimento unitamente alle icone iden |
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Art. 10 - (Regole per il trasferimento e le variazioni di attività)1. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per accordo fra le parti, l’imprenditore agricolo che subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di tre mesi a partire dall’avvenuta comunicazione al SUAP del comune di tale variazione, fatta salva l’osservanza delle norme igienicosanitarie, a condizione che: a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio de |
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Art. 11 - (Attività delle fattorie didattiche)1. Le fattorie didattiche, al fine di diffondere la conoscenza delle attività agricole e del territorio rurale e di contribuire all’educazione alime |
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Art. 12 - (Iscrizione all’elenco delle fattorie didattiche e corsi di formazione e di aggiornamento)1. Gli operatori agrituristici che intendono iscriversi all’elenco delle fattorie didattiche di cui all’articolo 159, comma 2, della l.r. 31/2008 per ottenere la qualifica di operatori titolari di fattoria didattica devono essere in possesso dell’attestato di partecipazione conseguito a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione istituito dalla Regione o riconosciuto dalla Regione stessa se organizzato dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1. 2. Il corso di formazione, che per l’operatore titolare di fattoria didattica si aggiunge al corso di formazione di quaranta ore per operatore agrituristico, ha durata di cinquanta ore e si articola in moduli specifici riguardanti la normativa di riferimento, elementi di pedagogia, comunicazione e di psicologia. I contenuti specifici e le modalità di riconoscimento delle proposte formative sono definiti con decreto dirigenziale. 3. L’attestato di partecipazione si consegue a seguito della frequenza del corso per almeno l’ottanta per cento delle ore previste. 4. L’operatore titolare di fattoria didattica può essere affiancato nell’attività da uno o più operatori di support |
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Art. 13 - (Obblighi relativi alle attività didattiche e di accoglienza)1. L’operatore titolare di fattoria didattica, oltre a dover frequentare i corsi annuali di aggiornamento, è tenuto a: a) garantire la presenza, durante le giornate di apertura, di operatori che abbiano frequentato i corsi di primo soccorso previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ |
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Art. 14 - (Marchio di riconoscimento e relativo utilizzo)1. Le fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale utilizzano il marchio di riconoscimento riportato nell’allegato A del presente regolamento |
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Art. 15 - (Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall’imprenditore ittico) |
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Art. 16 - (Attività di ippoturismo)1. L’ippoturismo consiste: a) nell’utilizzare equidi presenti in azienda per attività ludiche o ricreative, previa acquisizione, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni o dei necessari attestati; |
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Art. 17 - (Corsi di formazione per l’enoturismo)1. Fatta salva la possibilità di svolgere l’attività enoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all’esercizio dell’attività enoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall’ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d’impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative. 2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli. 3. Costituiscono argomenti dei corsi: a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell’azienda enoturistica; |
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Art. 17-bis - (Corsi di formazione per l’oleoturismo)1. Fatta salva la possibilità di svolgere l’attività oleoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all’esercizio dell’attività oleoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall’ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d’impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative. 2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli. 3. Costituiscono argomenti dei corsi: a) la normativa di riferimento, inclusa quell |
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Art. 18 - (Controlli sulle attività agrituristiche)1. L’attività di vigilanza della Regione e, per il territorio di competenza, della Provincia di Sondrio è effettuata tramite controlli a campione, da eseguire ogni anno o con diversa periodicità su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio regionale. I controlli possono anche essere svolti su iniziativa d’ufficio o a seguito di motivate segnalazioni. 2. I controlli riguardano di norma le scritture contabili dell’ultimo anno fiscalmente chiuso. Sono oggetto di controllo, in particolare: a) per tutte le attività svolte: 1) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico per tutte le attività riportate nel certificato di connessione; N26 2) l’effettivo svolgimento dell’attività nei fabbricati indicati nel certificato di connessione; 3) la corrispondenza de |
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Art. 19 - (Norma di rinvio)1. Per la disciplina delle fattorie sociali si rimanda alla l.r. 35/2 |
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Art. 20 - (Norma transitoria) |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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