Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2011, n. 25, così recitava:

“Art. 72 - Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario

1. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 71 devono:

a) consentire agli ispettori fitosanitari il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione e di vendita, ai magazzini di vegetali e prodotti vegetali;

b) monitorare lo stato fitosanitario delle colture o delle merci e segnalare immediatamente la comparsa di organismi nocivi di quarantena e di organismi nocivi alla qualità, secondo le indicazioni tecniche della competente struttura organizzativa regionale;

c) sospendere la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in caso di infestazioni attribuibili a organismi nocivi di quarantena e a organismi nocivi alla qualità, secondo le disposizioni della competente struttura organizzativa regionale;

d) conformarsi alle misure ufficiali disposte dalla competente struttura organizzativa regionale;

e) rilasciare il passaporto delle piante CE e il documento di commercializzazione; tenere le registrazioni secondo quanto prescritto in sede di autorizzazione e iscrizione al registro regionale fitosanitario;

f) conservare per un anno e mettere a disposizione per i controlli la documentazione fitosanitaria e fiscale relativa ad acquisti e cessioni di vegetali e prodotti vegetali;

g) comunicare alla competente struttura organizzativa regionale la cessazione dell'attività e le variazioni intervenute relative al titolare, al rappresentante legale, alla sede legale o operativa, alle specie vegetali e alle superfici coltivate, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono l'identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti titolari dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione.”

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