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L. R. Lombardia 25/07/2022, n. 14

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/11/2023, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l’alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali.

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Art. 2 - (Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d’alpeggio)

1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all’

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Art. 3 - (Promozione delle vie di transumanza e monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali)

1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l’individuazione di percorsi di transumanza e monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e i

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Art. 4. - (Istituzione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza. Modifiche all’articolo 24-ter della l.r. 31/2008)

1. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della consulta del pastoralismo

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Art. 5 - (Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza)

1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza.

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Art. 6 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di tutela e di valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio e della transumanza e di diffusione della relativa cultura. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale c

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Art. 7 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte con incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispo

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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