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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/05/2024, n. 3
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/05/2024, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/10/2024, n. 8
- L.R. 07/08/2024, n. 7
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Capo I - Disposizioni in materia di finanze |
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 2/2022)1. All’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2. - (Modifiche all’articolo 2-bis della legge regionale 3/2002)1. All’articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2 |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2/2006)1. All’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), s |
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Art. 5 - (Modifica all’articolo 2-bis della legge regionale 2/2006)1. Al comma 8 dell’articolo 2-bis della legge regionale 2/2 |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 2-ter della legge regionale 2/2006)1. Al comma 3 dell’articolo 2-ter della legge regionale 2/2 |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 3/2015)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 20 feb |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 3/2015)1. All’articolo 19 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Il rinvio ai regolamenti comuni |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di attività produttive e turismo |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 3/2015)1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), son |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 21/2016)1. All’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi region |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 46 della legge regionale 6/2019)1. Il comma 9 dell’articolo 46 della legge regionale 29 aprile |
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Art. 17 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - (Modifica all’articolo 42 della legge regionale 12/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 22 aprile |
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 4/1999)1. Il comma 71 dell’articolo 5 della legge regionale 15 febbrai |
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Art. 21 - (Modifica all’articolo 87 della legge regionale 29/2005)1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale |
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Art. 22 - (Modifica all’articolo 69-bis della legge regionale 21/2016)1. Al comma 2 dell’articolo 69-bis della legge regional |
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Art. 23 - (Modifica all’articolo 69-octies della legge regionale 21/2016)1. Al comma 2 dell’articolo 69-octies della legge r |
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Art. 24 - Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3/2021)1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 22 febbrai |
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Art. 29 - (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 3/2021)1. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3/2021 |
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Art. 30 - (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 3/2021)1. Al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 3/2021 |
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Art. 31 - (Modifica all’articolo 80 della legge regionale 3/2021)1. Al comma 3 dell’articolo 80 della legge regionale 3/2021 |
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 84 della legge regionale 3/2021)1. Al comma 3 dell’articolo 84 della legge regionale 3/2021 |
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Art. 33 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24/2021)1. Al comma 10 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembr |
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Art. 34 - Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - (Azioni per favorire l’offerta ricettiva nell’ambito dell’evento “GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”) |
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Art. 41 - (Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d’Aosta)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l’Aeroporto Duca d’Aosta per la valorizzazione e l’adeguamento del s |
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Capo III - Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna |
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Art. 42 - (Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)1. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui sono concessi i contributi di cui all’articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ad |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all’interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell’adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 m |
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Art. 45 - Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 25/1996)1. All’articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), sono apporta |
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Art. 49 - (Modifica all’articolo 40-ter della legge regionale 42/1996)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 40-ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è aggiunto il seguente: “4-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a tra |
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Art. 50. - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2007)1. All’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle Z |
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Art. 51 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4/2008)1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regio |
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Art. 52 - Art. 53 - Omissis
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Art. 54 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24/2019)1. All’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche: a) omissis b) al comma 38 le parole “dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi”; c) al comma 39 le parole “, nel limite di un asse viario per richiedente” sono soppresse; |
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Art. 55 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26/2020)1. All’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 56 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24/2021)1. All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 35 le parole “regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 22/2022)1. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono app |
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Art. 58 - Art. 59 - Omissis
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Art. 60 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16/2023)1. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 61 - (Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 42/2017)1. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 62 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile |
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Art. 63 - (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 16/2007)1. Il comma 4-bis dell’articolo 23 della legge regionale 18 giu |
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Art. 64 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 12/2009)1. Il comma 40 dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è sostituito dal seguente: |
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Art. 65 - (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 11 novembr |
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Art. 66 - (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 14/2010)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 11 ag |
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Art. 67 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25/2016)1. Al comma 30-ter dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (L |
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Art. 68 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 34/2017)1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 20 ottobre |
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Art. 69 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 34/2017)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 34/2017 è inserito il seguente: |
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Art. 70 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 34/2017)1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 34/2017 |
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Art. 71 - (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 34/2017)1. Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 34/2017 |
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Art. 72 - (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 34/2017)1. Dopo il comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale 34/20 |
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Art. 73 - (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 34/2017)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale |
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Art. 74 - (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 34/2017)1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale |
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Art. 75 - (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 34/2017)1. All’articolo 26 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 76 - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 34/2017)1. All’articolo 29 della legge regionale 34/2017 sono appor |
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Art. 77 - (Modifica all’articolo 36 della legge regionale 34/2017)1. Il comma 6-bis dell’articolo 36 della legge regionale 34/201 |
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Art. 78 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all’approvazione delle linee guida di cui all’articolo 10, comma 2-bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall’articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente. |
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Art. 80 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5/2016)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 15 apr |
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Art. 81 - Omissis
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Art. 82 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 5/2016)1. All’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al s |
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Art. 83 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 5/2016)1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 5/2016 |
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Art. 84 - Art. 85 - Omissis
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Art. 86 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/2023)1. All’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 29 le parole “finalizzati alla costituzione di” sono sostituite dalle seg |
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Art. 87 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2023)1. All’articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 le parole “4 stelle” sono sostituite dalle seguenti: “3 stelle” e le parole “5 stelle” sono sostituite dalle seguenti: “uguale o superiore a 4 stelle”; |
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Art. 88 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 13/2022)1. Al comma 60 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole � |
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Art. 89 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26/2020)1. Al comma 36 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola “vigente” sono aggiunte le seguenti: “, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all’installazione degli impianti fotovoltaici”. |
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Art. 90 - (Concessione di beni silvo-pastorali)1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 9-ter, comma 1, della legge regionale 22 di |
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Art. 91 - (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 12/2016)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 15 lu |
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Art. 92 - (Modifiche alla legge regionale 16/2009)1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Art. 14 (Principi e finalità) 1. La Regione persegue l’obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un’efficace e previdente azione pianificatoria. 2. L’uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.”; b) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art. 14-bis - (Strumenti per la conoscenza geologica del territorio) 1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.”; |
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Art. 93 - (Modifiche alla legge regionale 5/2007)1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 63-bis è sostituita dalla seguente: |
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Art. 94 - Art. 95 - Omissis
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Art. 96 - (Realizzazione di impianti fotovoltaici)1. La Regione in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell’Unione europea e statale in materia di energia, persegue l’obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti. 2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell’ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti). 3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte: a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio: 1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall’UNESCO, relativi a: 1.1 siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall’UNESCO; 1.2 aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB); 2) paesaggi rurali is |
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Art. 97 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16/2023)1. Al comma 53 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembr |
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Capo V - Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio |
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Art. 98 - (Interpretazione autentica dell’articolo 16 della legge regionale 1/2016)1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell’edilizia sovv |
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Art. 99 - (Inserimento dell’articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)1. Dopo l’articolo 31-bis della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente: |
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Art. 100 - Omissis
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Art. 101 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 23/2007)1. Alla lettera a-quater) del comma 2 dell’articolo 34 della le |
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Art. 102 - (Modifica all’articolo 39-ter della legge regionale 19/2009)1. Al comma 2 dell’articolo 39-ter della legge regional |
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Art. 103 - (Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 19/2009 |
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Art. 104 - Art. 105 - Omissis
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Art. 106 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 44/1985)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1 |
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Capo VI - Disposizioni in materia di cultura e sport |
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Art. 107 - Omissis
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Art. 108 - (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 16/2014)1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 agosto |
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Art. 109 - (Modifiche all’articolo 30-bis della legge regionale 16/2014)1. All’articolo 30-bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole “interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,� |
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Art. 110 - Art. 111 - Omissis
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Art. 112 - (Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee |
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Art. 113 - Omissis
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Art. 114 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11/2019)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 lug |
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Art. 115 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 11/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 11/2019 |
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Art. 116 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11/2019)1. All’articolo 7 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 117 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 11/2019 |
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Art. 118 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11/2019 |
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Art. 119 - (Sostituzione dell’articolo 4-bis della legge regionale 2/2016)1. L’articolo 4-bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente: “Art. 4-bis - (Scuola Merletti) 1. All’esito del processo previ |
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Art. 121 - Art. 128 - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia |
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Art. 129 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13/2004)1. Il comma 1-bis dell’articolo 12 della legge regionale 22 apr |
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Art. 130 - (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi: a) trasferimento riguardante un’azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del |
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Art. 131 - Omissis
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Art. 132 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 9/2021)1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 giugno 20 |
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Art. 133 - (Modifiche all’articolo 22-ter della legge regionale 27/2017)1. I commi 1 e 2 dell’articolo 22-ter della legge regio |
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Art. 134 - Art. 136 - Omissis
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Art. 137 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16/2023)1. All’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 138 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 22/2021)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 dic |
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Art. 139 - (Modifiche all’articolo 5-bis della legge regionale 22/2021)1. All’articolo 5-bis della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 140 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 13/2023)1. L’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue: a) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Per le finalità di cui al comma 13 l’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Mi |
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Art. 141 - Omissis
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Art. 142 - (Interventi nel campo dell’housing universitario)1. Al comma 44 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembr |
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Art. 143 - (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 13/2018)1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 39 della legge regionale 3 |
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Art. 144 - Art. 149 - Omissis
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Art. 150 - (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)1. Per la realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all’articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi d |
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Art. 151 - Omissis
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Capo VIII - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità |
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Art. 152 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22/2019)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 |
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Art. 153 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 22/2019)1. Il comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 22/2019 |
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Art. 154 - Art. 156 - Omissis
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Art. 157 - (Ammissibilità delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)1. Nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, di competenza della Direzione centrale competente in |
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Art. 158 - Art. 159 - Omissis
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Art. 160 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 22/2001)1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 settembr |
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Art. 161 - (Inserimento dell’articolo 10-bis della legge regionale 22/2001)1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 22/2001 è inserito il seguente: |
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Art. 163 - Art. 165 - Omissis
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Art. 166 - (Modifiche alla legge regionale 20/2012)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il be |
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Capo IX - Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia |
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Art. 167 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 1/2006)1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 9 gennaio |
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Art. 168 - Art. 173 - Omissis
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Art. 174 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 17/2022)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 14 no |
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Art. 175 - Art. 180 - Omissis
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Capo X - Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi |
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Art. 181 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 17/2009)1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 15 ottobre |
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Art. 182 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 17/2009)1. Alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 7 della legge |
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Art. 183 - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 17/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 184 - (Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)1. Con riferimento alla strada SR80UD, limitatamente al tratto ricadente all’interno del perimetro del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (CO |
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Art. 185 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 57/1971)1. Al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge regionale 22 dice |
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Art. 186 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 57/1971)1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 57/1971 |
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Art. 187 - (Inserimento dell’articolo 6-bis della legge regionale 57/1971)1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente: |
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Art. 188 - (Inserimento dell’articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente: |
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Art. 189 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 57/1971)1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 57/1971 |
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Art. 190 - (Modifiche all’articolo 9-bis della legge regionale 57/1971)1. Al comma 1 dell’articolo 9-bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola “concessione” sono aggiunte le seguenti: “con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l’assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relat |
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Art. 192 - (Inserimento del capo II quater della legge regionale 57/1971)1. Dopo il capo II-ter della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente: |
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Art. 193 - (Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 12 dicembr |
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Art. 194 - (Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole |
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Art. 195 - (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 26/2014 le |
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Art. 196 - (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 26/2014)1. La rubrica dell’articolo 47 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 197 - (Modifica all’articolo 48 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 198 - (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 26/2014)1. Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 199 - Omissis
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Art. 200 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/2011)1. All’articolo 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materi |
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Art. 201 - (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 3/2011)1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 3/2011 |
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Art. 202 - (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 3/2011)1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 3/2011 |
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Art. 203 - (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 3/2011)1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 3/2011 |
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Art. 204 - (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 3/2011)1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 3/2011 |
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Art. 205 - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 3/2011)1. All’articolo 29 della legge regionale 3/2011 sono apport |
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Art. 206 - (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 3/2011)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 3/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 207 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 3/2011)1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 3/2011 |
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Art. 208 - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10/2017)1. All’articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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Capo XI - Disposizioni in materia di protezione civile |
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Art. 209 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 17/2019)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è inseri |
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Art. 210 - (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 64/1986)1. Dopo il secondo comma dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 ( |
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Art. 211 - Omissis
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Capo XII - Disposizioni intersettoriali e contabili |
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Art. 212 - (Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale 7/2000) |
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Art. 213 - (Sostituzione dell’articolo 52 della legge regionale 7/2000)1. L’articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 52 (Dilazioni e rateazioni) 1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell’impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall’articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale. 2. Il debitore può chiedere |
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Art. 214 - Art. 220 - Omissis
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Capo XIII - Disposizioni finali |
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Art. 221 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Allegato 8/1 - Omissis
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