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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/07/1996, n. 25
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- L.R. 04/06/2004, n. 18
- L.R. 19/03/2002, n. 13
- L.R. 09/11/1998, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l’attività agrituristica allo scopo di: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali. N42 2. N39 3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. N43 4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie |
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Art. 3 - (Esercizio dell’agriturismo)1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230-bis del co |
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Art. 4 - (Edifici e strutture destinati all’agriturismo)1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell’impresa che compongono l’azienda agricola. N57 |
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Art. 5 - (Regolamento regionale)1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agriturismo |
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Art. 6 - (Norme igienico-sanitarie)1. I locali destinati all’utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per |
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Art. 7 - (Elenco degli operatori agrituristici)1. È istituito presso l’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l’elenco provinciale degli operatori agritu |
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Art. 8 - (Iscrizione e cancellazione nell’elenco)1. Le domande di iscrizione nell’elenco sono presentate all’ufficio del Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’ azienda e dell’attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell’ articolo 2, nonché dell’ attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell’impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall’iscrizione nell’elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l’iscrizione nell’elenco al fine dello svolgimentoN19, dell’attività agrituristica di fattorie didattiche e dell’attività agrituristica di degustazione organizzata di pr |
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Art. 9 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. I soggetti interessati all’esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue: |
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Art. 9-bis - Subingresso1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche ine |
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Art. 10 - (Obblighi degli operatori agrituristici)1. Il soggetto "ai fini dello"N6 svolgimento delle attività agrituristiche deve: |
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Art. 11 - (Vigilanza)1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica: a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica; b) |
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Art. 12 - (Sospensione e decadenza dall’attività)1. L’attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) o d). 2. Il Comune dispone la decadenza dall’esercizio dell’attività agrituristica qualora l’operatore agrituristico: |
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Art. 14 - (Sanzioni)1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell’articolo 12 la sospensione |
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Art. 16 - (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale) |
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Art. 18 - (Criteri per l’erogazione dei contributi e degli incentivi)1. La Giunta re |
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Art. 20 - (Riserva di denominazione)1. L’utilizzo delle insegne, del mater |
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Art. 21(ABROGATO) |
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Art. 22(ABROGATO) |
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Art. 23 - (Preclusione all’esercizio dell’attività venatoria)1. I titolari d |
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Art. 24 - (Norme finali e transitorie)1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall’entrata in vigore della pres |
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Art. 25 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 26 - (Norme finanziarie)1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni l996-1998 e del bilancio per l’anno 1996. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, relativamente all’attività dell’Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l’anno 1996. 3. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni. 4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione “ Finanziamento all’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA) per l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici “ e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. |
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Art. 27 - (Efficacia dell’articolo 15)1. Gli effetti |
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