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L. R. Friuli Venezia Giulia 20/02/2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
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CAPO I - LA POLITICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO
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Art. 1 - Finalità

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e nor

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

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Art. 3 - Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:

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Art. 4 - Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale

1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:

a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e gar

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Art. 5 - Finalità del Piano di azione locale

1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:

a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;

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Art. 6 - Contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale

1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:

a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;

b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;

c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dal

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Art. 7 - Modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale

1. La conclusione del PAL di cui all'articolo 4, comma 1, è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.

2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine, convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico

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Art. 8 - Realizzazione del Piano di azione locale

1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli

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Art. 9 - Cofinanziamento regionale

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finan

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Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.

2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previ

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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

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Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:

a) sviluppo rurale;

b) uso sostenibile delle risorse naturali;

c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;

d) residenzialità d

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Art. 12 - Disposizioni modificative di leggi regionali

1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: "(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)".

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole "affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed" sono soppresse.

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Art. 13 - Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158

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Art. 14 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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