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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 27/10/2023, n. 14
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1. Omissis 2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), dopo le parole "la realizzazione" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite delle sezioni regionali, ", e dopo le parole "articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso". 3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, hanno efficacia dal 1° gennaio 2024. 4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024 e 2025. 5. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente: "Art. 15 - (Comitato tecnico di valutazione) 1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando. 2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui: a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali; b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale; c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese; d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica. 3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza. |
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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Le risorse sono ripartite in proporzione a quanto richiesto dai Comuni interessati. 2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34. 3. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande |
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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 30 le parole ", oppure per il solo smaltimento, " sono soppresse; b) dopo il comma 30-bis è inserito il seguente: "30-ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.". 2. Il regolamento emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale entro il 2023. 3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto previsto dal comma 30-ter, come inserito dal |
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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. Dopo il comma 88 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente: "88-bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.". 2. Il comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente: "56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.". 3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 88-bis, della legge regionale 13/2023, come inserito dal comma 1, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. 4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021- 2023), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 800.000 euro per le necessarie attività di bonifica e la conclusione dell'intervento di demolizione del sovrappasso ferroviario di Cormons. 5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4. 6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola "stipula" è sostituita dalle seguenti: "può stipulare"; b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32-bis, commi 1 e 1-ter, della legge regionale 16/2014.". 2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fissato in via transitoria al 31 dicembre 2023 dall'articolo 16, comma 4, del "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 191", emanato con D.P.Reg. 21 ottobre 2022, n. 135/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2024. 3. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis dell'articolo 4, le parole "a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche", sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche"; b) al comma 2 dell'articolo 14, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,"; c) al comma 6 dell'articolo 23, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,"; d) al comma 6 dell'articolo 24, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,"; e) al comma 8 dell'articolo 26, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, " sono soppresse e dopo le parole "la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,"; f) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27-quater, le parole ", approvati dalla Giunta regionale, ", sono soppresse e dopo le parole "i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, " sono inserite le seguenti: "eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3 |
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. Al comma 2 dell'articolo 30-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole: ", su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, " sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'articolo 30-quater della legge regionale 11/2009 le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione" sono soppresse. 3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 30-sexies della legge regionale 11/2009 è sostituita dalla seguente: "g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.". 4. Al comma 6 dell'articolo 30-octies della legge regionale 11/2009 le parole "delle Direzioni centrali vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale". 5. Al comma 1 dell'articolo 30-nonies della legge regionale 11/2009 le parole: "su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive" sono soppresse. 6. Al comma 2 dell'articolo 30-undecies della legge regionale 11/2009 le parole: "d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione" sono soppresse. 7. Il comma 2 dell'articolo 30-duodecies della legge regionale 11/2009 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.". 8. Al comma 7 dell'articolo 30-duodecies della legge regionale 11/2009 le parole "per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite della Direzione generale". 9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti-FVG), la cond |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. - 9. Omissis 10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, le parole "Comuni capoluogo della regione" sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione. 11. Omissis |
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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il termine di rendicontazione delle spese fissato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con D.P.Reg. 12 settembre 2017, n. 0204/Pres. e successive modifiche e integrazioni, può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune beneficiario delle risorse, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi. 2. Per l'anno 2024 Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concor |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. Al comma 1-bis dell'articolo 2-bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) la parola "oppure" è soppressa; b) la lettera c) è abrogata. |
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Art. 12 - Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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