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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2020, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 28/12/2022, n. 22
- L.R. 14/05/2021, n. 6
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Attività produttive1. - 13. Omissis 14. Al fine di salvaguardare il tessuto economico regionale a seguito dell'emergenza COVID-19, la Regione è autorizzata a concedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla regola "de minimis" prevista dalla normativa dell'Unione Europea, un contributo in conto capitale a fondo perduto per sostenere le operazioni di subentro, a titolo oneroso, in micro e piccole imprese già in essere, come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014. 15. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per: a) il forte incentivo al ricambio generazionale, attraverso il sostegno all'imprenditoria giovanile; b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, a mantenere i livelli occupazionali precedenti al subentro nell'impresa; c) lo stimolo alla nascita di nuova imprenditoria femminile. 16. Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un incentivo in conto capitale, a parziale copertura degli investimenti effettuati, in relazione all'importo indicato nell'atto di trasferimento allegato, nella misura di: a) 2.500 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia inferiore a 10.000 euro; b) 5.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia compreso tra 10.000 euro e 29.999,99 euro; c) 10.000 euro per ogni trasferimento d'azienda il cui importo sia pari o superiore a 30.000 euro. 17. I contributi di cui al comma 16 sono aumentati del 50 per cento nel caso in cui i subentranti siano: a) soggetti minori di anni trentacinque; b) donne; c) lavoratori già dipendenti dell'impresa ceduta, personalmente o in qualità di legali rappresentanti di soggetto giuridico all'uopo costituito. 18. I contributi di cui al comma 16 potranno essere concessi esclusivamente qualora il titolare, nel caso di ditta individuale, o i soci cedenti che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata, abbiano compiuto almeno cinquantacinque anni di età alla data del subentro, e siano stati titolari della ditta individuale o presenti nella compagine societaria da almeno cinque anni alla data del subentro. 19. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche |
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Art. 4 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. - 9. Omissis 10. In applicazione delle finalità di contrasto all'abbandono dei territori montani di cui all'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione promuove le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata. 11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti costituiti da imprese con unità tecnico-economica in territorio montano, contributi per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli. 12. Ai fini dell'applicazione del comma 11, per territorio montano si intendono i Comuni e i centri abitati delle zone di svantaggio socio-economico individuati dalla Delib.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socioeconomico), così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti). 13. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 11, i soggetti, quali a titolo esemplificativo associazioni di imprese, società, cooperative, consorzi o reti d'impresa, costituiti da imprese che operano in almeno una delle seguenti attività: |
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Art. 5 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. - 8. Omissis 9. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali: a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c ter bis); b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter)."; b) dopo la lettera c ter) del comma 11 è aggiunta la seguente: "c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.". 10. - 14. Omissis 15. N3 16. N4 17. N5 |
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Art. 6 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente: "2-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'Associazione costituita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano denominata CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici e statistici, per la partecipazione a progetti e attività interregionali diretti a sviluppare le infrastrutture e i servizi di informazione geografica e statistica, acquisire competenze e metodologie per il rilievo e la gestione dell'informazione territoriale, favorire l'uso consapevole dell'informazione territoriale nella definizione e attuazione delle strategie regionali, partecipare alle attività di realizzazione e aggiornamento di database geografici su scala nazionale.". 2. Omissis |
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Art. 7 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 22, dopo le parole "sono concessi a favore" sono inserite le seguenti: "delle persone fisiche,"; b) al comma 23, dopo le parole "per le micro e piccole imprese" sono aggiunte le seguenti: "e per le persone fisiche". 2. In deroga all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2019, anche le fondazioni bancarie. N2 3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole "micro imprese" sono aggiunte le seguenti: "e per le persone fisiche". 4. - 12. Omissis 13. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 12 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso. |
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Art. 8 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2021 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale. 2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore. 3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età. 4. Le modalità di presentazione delle domand |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie1. - 37. Omissis 38. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 4.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 39. Il fondo di cui al comma 38 è suddiviso in: a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli e |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. - 20. Omissis 21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estinguere anticipatamente |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021. |
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Tabella A - Tabella T - Omissis
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