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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 21
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- L.R. 03/03/2023, n. 10
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 07/12/2021, n. 21
- L.R. 02/11/2021, n. 16
- L.R. 22/10/2021, n. 15
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 30/12/2020, n. 26
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- D. Pres. R. 27/03/2018, n. 084/Pres.
- L.R. 27/03/2018, n. 12
- L.R. 28/12/2017, n. 45
- L.R. 10/11/2017, n. 37
- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 12/05/2017, n. 14
- L.R. 12/04/2017, n. 6
- Avviso di rettifica in B.U. 25/01/2017, n. 4
- L.R. 29/12/2016, n. 25
- L.R. 29/12/2016, n. 24
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 3 - (Promozione turistica integrata) |
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Art. 4 - (Turismo accessibile)1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre |
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TITOLO II - ENTI E SOGGETTI |
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CAPO I - COMPETENZE DELLA REGIONE |
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Art. 5 - (Competenze della Regione)1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso: a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici; |
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CAPO II - PROMOTURISMOFVG |
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Art. 6 - (PromoTurismoFVG)1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turis |
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CAPO III - COMPETENZE DEI COMUNI |
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Art. 7 - (Competenze dei Comuni)1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari. 2. In particolare i Comuni: a) gestiscono, attrav |
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Art. 8 - Uffici di informazione e accoglienza turistica1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell’articolo 5-bis, comma 4, |
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CAPO IV - Omissis
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CAPO V - CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA |
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Art. 12 - (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costit |
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Art. 13 - (Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impre |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO |
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CAPO I - DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO |
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Art. 14 - (Definizione)1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico. 2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di att |
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Art. 15 - (Obblighi del titolare)1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo: a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011; |
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Art. 15-bis – (Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator)1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l’Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei t |
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Art. 16 - (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)1. N34 |
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Art. 17 - (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Rego |
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Art. 18 - (Associazioni senza scopo di lucro)1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni: |
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Art. 19 - (Sanzioni amministrative)1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione. 2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle pr |
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Art. 20 - (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi: a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA; b) qualora in caso di cessazione |
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TITOLO IV - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE |
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CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE |
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Art. 21 - (Strutture ricettive turistiche)1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere; a-bis) condhotel;N27 b) bed and breakfast; c) u |
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CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
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Art. 22 - (Definizioni)1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori. 2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, “condhotel,”N28 motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali. 3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere. 3-bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 12 settembre |
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Art. 23 - (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli al |
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Art. 24 - (Dipendenze)1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze. 2. Le dipendenze possono essere ubicate i |
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CAPO III - BED AND BREAKFAST |
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Art. 25 (Bed and breakfast)1. L’attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regiona |
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CAPO IV - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO |
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Art. 26 - (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. 2. La locazione di unità abitative ammobil |
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Art. 27 - (Classificazione)1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato “I” facente |
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CAPO V - AFFITTACAMERE |
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Art. 28 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente: |
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CAPO VI - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA |
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Art. 29 - (Definizione e tipologia)1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza. 2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort. N61 3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico. 4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o |
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Art. 30 - (Requisiti per la classificazione)1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei |
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Art. 31 - (Campeggi mobili)1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimov |
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Art. 31-bis - (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative: a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all’alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri; b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell’ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi; c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee; d |
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CAPO VII - STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE |
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Art. 32 - (Definizione e tipologie)1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali. 2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International. 3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari. 4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività. 5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque g |
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CAPO VIII - RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI |
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Art. 33 - (Rifugi alpini ed escursionistici)1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari. 2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico. 3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di: |
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Art. 34 - (Periodo di apertura)1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno. |
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Art. 35 - (Bivacchi)1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenzial |
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CAPO IX - RESIDENZE D'EPOCA |
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Art. 36 - (Residenze d'epoca)1. Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti |
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CAPO X - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA |
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Art. 37 - (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990. 2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010. 3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo |
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Art. 38 - (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse: a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta; |
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Art. 39 - (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi). 2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacam |
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CAPO XI - NORME COMUNI |
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Art. 40 - (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua clas |
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Art. 41 - (Obblighi di comunicazione degli ospiti)1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate |
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Art. 42 - (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della l |
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CAPO XII - VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE |
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Art. 43 - (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. |
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Art. 44 - (Chiusura temporanea)1. In caso di chiusura temporanea della struttura ricettiva si applica l'articolo 37, comma 7. |
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CAPO XIII - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 45 - (Vigilanza)1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, alle strutture ricettive e agli stabili |
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Art. 46 - (Sanzioni amministrative)1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativ |
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Art. 47 - (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi: a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella S |
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TITOLO IV-bis - LOCAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE |
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CAPO I - LOCAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE |
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Art. 47-bis - (Locazioni turistiche)1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell' |
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TITOLO V - STABILIMENTI BALNEARI |
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CAPO I - STABILIMENTI BALNEARI |
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Art. 48 - (Definizione)1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, |
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Art. 49 - (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990. 2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente con le modalità di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al |
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Art. 50 - (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, l |
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Art. 51 - (Subingresso negli stabilimenti balneari)1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applicano l'articolo 43 |
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Art. 52 - (Sanzioni amministrative)1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta. 3. La stampa e la diffusione d |
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Art. 53 - (Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico)1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali nel settore turistico e per il perseguimento delle finalità istituzionali della |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE |
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Art. 54 - (Finalità)1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante. |
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Art. 56 - (Affidamento della gestione delle aree)1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le t |
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TITOLO VII - INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 57 - (Informatizzazione procedure contributive)1. La Regione prevede, nell'ambito delle procedure contributive rivolte al supporto del settore turistico, l'implementazione di piattaforme informatizz |
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Art. 58 - (Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. |
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CAPO II - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE |
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Art. 59 - (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive. N50 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative: |
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Art. 60 - (Concessione, erogazione, controlli)1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto |
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Art. 61 - (Contributi per infrastrutture turistiche)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per: |
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CAPO III - ATTIVITÀ PROMOZIONALE |
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Art. 62 - Art. 64 - Omissis
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CAPO IV - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO |
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Art. 65 - (Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la co |
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Art. 66 - (Beneficiari dei contributi)1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo: |
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Art. 67 - (Caratteristiche delle piste)1. I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti: |
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Art. 68 - Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 65 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo. 2. I contributi vengono concessi con riferimento all’attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza prev |
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Art. 69 - (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)1. Per le finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per: a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso; b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo; |
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Art. 69-bis - (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e dell |
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CAPO IV-bis - INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA |
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Art. 69-ter - (Finalità e oggetto) |
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Art. 69-quater - (Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia)1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata RC |
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Art. 69-quinquies - (Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale)1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il |
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Art. 69-sexies - (Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia) |
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Art. 69-septies - (Gestione della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia)1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi: |
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Art. 69-octies - (Promozione dei cammini)1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e ini |
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Art. 69-novies - (Punti di sosta e di ristoro)1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati: |
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Art. 69-decies - (Norma di rinvio) |
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TITOLO VIII - DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA |
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CAPO I - DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA |
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Art. 70 - (Reti di impresa di prodotti turistici)1. La Regione riconosce la rete di impresa quale forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici, finalizzata alla crescita della competitivi |
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TITOLO IX - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 |
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Art. 71 - (Sostituzione del Titolo della legge regionale 2/2002)1. Il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disci |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73 - (Modifiche all’articolo 88 della legge regionale 2/2002)1. All'articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 74 - Art. 84 - Omissis
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Art. 85 - (Sostituzione dell’articolo 153 della legge regionale 2/2002)1. L’articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituit |
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TITOLO X - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015 |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015 |
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Art. 86 - (Modifica all’articolo 84-bis della legge regionale 29/2005)1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84-bis della |
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Art. 87 - Omissis
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Art. 89 - Omissis
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Art. 90 - (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 4/2016)1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. |
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Art. 91 - (Modifiche alla legge regionale 3/2015)1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2-ter dell'articolo 15 è inserito il seguente: “2-ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti indust |
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Art. 92 - Omissis
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Art. 93 - (Modifiche alla legge regionale 22/2006)1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole “Il Piano di Utilizzazione contiene” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano di Utilizzazione può contenere”; b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole “e per la realizzazione di opere in esso ricadenti” sono soppresse; |
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Art. 94 - (Modifiche alla legge regionale 18/2015)1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Imposte locali di carattere speciale) 1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi. 2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno. |
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TITOLO XI - OMISSIS
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TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 105 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare: a) gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56-bis, 57, 62, comma 1, lettera a), da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1-bis e 1-ter, da 92-bis a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo); b)-C) omissis d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003); e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive); g) l’articolo 6, comma 140 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"); |
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Art. 106 - (Norme transitorie)1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi. 2-3. Omissis 4. I benef |
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Art. 107 - (Diffida amministrativa)1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3. |
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Art. 108 - Omissis
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Art. 109 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo |
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Allegato B - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere |
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Allegato C - Requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali |
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Allegato D - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi |
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Allegato E - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici |
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Allegato F - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry marina e marina resort che dispongono anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni |
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Allegato G - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo appositamente attrezzato |
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Allegato H - Requisiti minimi per la classificazione dei bed and breakfast |
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Allegato I - Punteggi minimi per la classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Alloggi in locazione per finalità turistiche |
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Allegato J - Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari |
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