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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 18/06/2007, n. 16
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- L.R. 25/07/2012, n. 14
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 05/12/2008, n. 16
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TITOLO I - TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
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CAPO I - PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE
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Art. 1 - Obiettivi1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell’aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio, in attuaz |
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Art. 2 - Competenze della Regione1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative: a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente; b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004; c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali: 1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme |
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Art. 3 - Competenze delle Province1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative: a) all’elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizz |
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Art. 4 - Competenze dei Comuni1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e de |
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Art. 5 - Competenze dell’ARPA1. Sono di competenza dell’ARPA le funzioni relative: a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 11 e alla gestione dell’interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia; b) al supporto tecnico nell’organizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), nonché nella gestione degli inventari regiona |
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Art. 6 - Disposizioni attuative1. Entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all’articolo 6 del |
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Art. 7 - Informazioni sulla qualità dell’aria1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblic |
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CAPO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA |
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Art. 8 - Piano di azione regionale1. Il Piano di azione regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al conte |
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Art. 9 - Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l’adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004. |
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Art. 10 - Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, |
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Art. 11 - Sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria è finalizzato all’indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici |
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Art. 12 - Inventario regionale delle emissioni in atmosfera1. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell’aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell’aria e ai |
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CAPO III - PIANO DI AZIONE COMUNALE |
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Art. 13 - Piano di azione comunale1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone. 2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettiv |
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Art. 14 - Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all’abbattimento dei prin |
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Art. 15 - Provvedimenti per la mobilità veicolare1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente i |
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Art. 16 - Provvedimenti relativi agli impianti termici civili1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili |
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TITOLO II - TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO |
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CAPO I - PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE |
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Art. 17 - Obiettivi1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull� |
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Art. 18 - Competenze della Regione1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale: a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal |
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Art. 19 - Competenze delle Province1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate |
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Art. 20 - Competenze dei Comuni1. I Comuni, entro cinque annidalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 23. N5 |
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Art. 21 - Comitati misti paritetici1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e |
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Art. 22 - Informazione sul rumore ambientale1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del |
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CAPO II - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA |
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Art. 23 - Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, è adottato dal Comune. 2. L’atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e pre |
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Art. 24 - Adeguamento degli strumenti urbanistici1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinaz |
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Art. 25 - Divieto di contatto di aree1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confina |
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CAPO III - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO |
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Art. 26 - Contenuti e finalità1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e deg |
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Art. 27 - Predisposizione e approvazione1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale |
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CAPO IV - REQUISITI ACUSTICI |
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Art. 28 - Disposizioni in materia di impatto acustico1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali |
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CAPO V - PIANI DI RISANAMENTO |
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Art. 30 - Piano comunale di risanamento acustico1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico: a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d’uso; |
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Art. 31 - Piano aziendale di risanamento acustico1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole cl |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 32 - Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico1. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera m), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a car |
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Art. 33 - Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’u |
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Art. 34 - Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera1. Per le finalità previste dall’articolo 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità pre |
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Art. 35 - Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la |
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Art. 36 - Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l’elaborazio |
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Art. 37 - Contributi per l’isolamento acustico degli edifici1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, |
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Art. 38 - Copertura1. All’onere complessivo di 800.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennal |
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CAPO II - POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE |
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Art. 39 - Poteri sostitutivi1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 gen |
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Art. 41 - Norme transitorie1. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore. 1-bis. Nelle more dell’entrata in vigore |
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Art. 42 - Rinvio dinamico1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. |
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22/11/2024
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