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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 20/10/2017, n. 34
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- L.R. 28/12/2017, n. 44
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TITOLO I - SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
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CAPO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Principi1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell’ambiente e di tutela della salute dei cittadini. 2. |
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Art. 2 - Finalità1. Ai fini della tutela dell’ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall’articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, la Regione, in un’ottica di sviluppo del modello dell’economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità: |
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Art. 3 - Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell’economia circolare. 2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche. 3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota |
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Art. 4 - Sviluppo e attuazione del modello regionale dell’economia circolare1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l’economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l’economia circolare, convocato e presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano: a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati; |
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Art. 5 - Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici1. La Regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 166/2016, finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici. 2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 166/2016. |
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Art. 6 - Attività di informazione sui rifiuti1. La Regione, i Comuni e l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni l |
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Art. 7 - Rapporti istituzionali1. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti. |
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Art. 8 - Sistemi informativi regionali dei rifiuti1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l’articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall’applicativo “Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)”, dall’applicativo “Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)” e dall’applicativo “Archivio regionale amianto (A.R.Am.)”. 2. Il S.I.R.R. costituisce strumento: a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione: 1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006; 2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006; |
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CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI |
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Art. 9 - Funzioni della Regione1. Alla Regione competono le seguenti funzioni: a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti; b) la gestione del S.I.R.R., compresa l’immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti; c) la gestione del Tavolo permanente per l’economia circolare di cui all’articolo 4, comma 5; d) l’individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 12, comma 3, lettera d); e) l’emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, ai fini della realizzazione e dell’esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; f) l� |
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Art. 10 - Provvedimenti attuativi1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti: a) la disciplina dell’uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q-bis); N24 b) i parametri per la determinazione dell’indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti; N1 c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all’articolo 25; |
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Art. 11 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006: a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche; N11 a-bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili |
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CAPO III - PIANIFICAZIONE REGIONALE |
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Art. 12 - Piano regionale di gestione dei rifiuti1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2. 2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento. 3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome: a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti; b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; |
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Art. 13 - Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti1. In attuazione dell’articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell’economia circolare di cui all’articolo 4. N13 |
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Art. 14 - Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti: a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l’adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell’economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse; |
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Art. 15 - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. 2. L’idoneità o la non idoneità dell’area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo: a) dei progetti di nuovi impianti; b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche: 1) la realizzazione presso l’impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate; 2) l’introduzione di rifiuti pericolosi presso l’impianto autorizzato a |
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Art. 16 - Piano regionale amianto1. Il Piano regionale amianto di cui all’articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività: a) completamento della mappatura dell’amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE UNICA |
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CAPO I - DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA |
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Art. 17 - Presentazione delle domande1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande: a) di autorizzazione |
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Art. 18 - Procedimento autorizzatorio1. L’ist |
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Art. 19 - Provvedimento di autorizzazione unica1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale. 2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire; b) la localizzazione dell’impianto; c) i requisiti tecnici dell’impianto riferiti: 1) alla compatibilità del sito; |
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Art. 20 - Autorizzazione delle varianti1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta da |
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Art. 21 - Rinnovo dell’autorizzazione unica1. L’autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti. 2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all’articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle c |
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Art. 22 - Sospensione dell’autorizzazione unica1. L’autorizzazione unica, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi: a) nelle more dello svolgimento dell’istruttoria per l’emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell’autorizzazione stessa; b) mancata nomina del collaudatore; |
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Art. 23 - Decadenza dell’autorizzazione unica1. Il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione unica, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi: a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall’autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata |
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Art. 24 - Revoca dell’autorizzazione unica1. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi: a) situazione di pericolo irreversibile per la s |
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CAPO II - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA |
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Art. 25 - Oneri per le attività istruttorie e di controllo1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c): a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga a |
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Art. 26 - Garanzie finanziarie1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione. 2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 23, comma 3, e dell’articolo 24, comma 3. |
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Art. 27 - Indennizzo ai Comuni1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti, sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell’impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b). N2 |
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Art. 28 - Collaudo degli impianti1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d’opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l’esercizio degli impianti stessi. 2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all’inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell’impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne d� |
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Art. 29 - Referente tecnico per la gestione dell’impianto1. |
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TITOLO III - AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI |
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CAPO I - CONTROLLI E ISPEZIONI |
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Art. 30 - Controlli e ispezioni1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autor |
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CAPO II - SANZIONI |
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Art. 31 - sanzioni1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in mate |
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TITOLO IV - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 32 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell’articolo 2. 2. |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PROGRAMMATORIE, MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5/1997 E 5/2016 E NORME TRANSITORIE |
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Art. 33 - Disposizioni programmatorie1. L’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all’allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali. 2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l’ambiente di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunic |
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 5/19971. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “ai rifiuti solidi di cui all’articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili” sono sostituite dalle seguenti: “ai rifiuti di cui all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nor |
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 5/20161. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente: |
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Art. 36 - Norme transitorie1. Nelle more dell’entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del |
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CAPO III - ABROGAZIONI, NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 37 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell’articolo 5, comma 1, lettera l); b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi); c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi); d) l’articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989); e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti); f) l’articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990); g) l’articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente “Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l’anno 1990”. Proroga del termine fissato dall’articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23); |
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Art. 38 - Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale1. |
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Art. 39 - Norme di rinvio1. |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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