L. R. Friuli Venezia Giulia 03/06/2021, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 03/06/2021, n. 9

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 09/06/2022, n. 8
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Art. 1 - Finalità

1. Al fine di promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale, la presente legge sostiene la permanenza, il rientro e

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalità altamente specializzate soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che si

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Art. 3 - Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) N2 essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;

b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;

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Art. 4 - Collaborazione con gli enti locali

1. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso l’attività degli sportelli informagiovani e degli Sportelli risposta casa di cui all�

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Art. 5 - Promozione della competitività e dell’attrattività del territorio regionale

1. L’Amministrazione regionale promuove la competitività e l’attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, sia mediante le iniziative e gli eventi di cui all’

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Art. 6 - Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l’immagine aziendale

1. Al fine di promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell’immagine aziendale, l’Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la co

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Art. 7 - Benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari a favore di giovani professionalità altamente specializzate

1. Le giovani professionalità altamente specializzate beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 3 che risiedano o prestino attività lavorativ

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Art. 8 - Cumulabilità dei benefici

1. I benefici economici e gli incentivi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalit�

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Art. 9 - Tirocini extracurriculari in mobilità geografica

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in

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Art. 10 - Norme finanziarie

1. Per le finalità previste all’articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste all’articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste all’articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato - Omissis

 

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