L. R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2004, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.
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Capo I - Finalità e definizioni
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, l

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Capo II - Consulta regionale delle professioni
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Art. 2 - (Istituzione della Consulta regionale delle professioni)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di segui

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Art. 3 - (Composizione e funzionamento)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.

2. La Consulta è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal

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Capo III - Associazioni per attività professionali non ordinistiche
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Art. 4 - (Registro delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

2. È istituito presso la struttura regionale competente in

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Art. 5 - (Comitato regionale delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni è istituito il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione

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Capo IV - Interventi a favore dei professionisti
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Art. 6 - (Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

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Art. 6-bis - (Formazione professionale)

N7

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Art. 7 - (Certificazioni di qualità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificaz

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Art. 8 - (Cooperative di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

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Art. 9 - (Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni

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Art. 10 - (Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti d

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Art. 11 - (Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione de

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Art. 11-bis - (Interventi a favore dei giovani)

N18

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (

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Art. 12 - (Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vi

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Art. 12-bis - (Presentazione delle istanze di contributo)

N19

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Art. 13 - (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione "Interventi in materia di professioni", con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione "Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di ga

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