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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/07/2019, n. 11
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 06/11/2020, n. 22
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Capo I - Finalità e oggetto |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul t |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall’Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972): 1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; 2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; 3) i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della nat |
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Capo II - Del patrimonio culturale |
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Art. 3 - Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall’UNESCO i seguenti siti regionali: |
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Art. 4 - Programmi operativi1. In coerenza con l’articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell’UNESCO), al fine di garantire un elevato livello di conservazione, valorizzazione e fruizione dei siti regionali culturali UNESCO, i soggetti gestori dei siti adottano Programmi operativi annuali con proiezione triennale. |
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Art. 5 - Soggetti coinvolti nel Programma operativo1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati intere |
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Art. 6 - Procedura di formazione e adozione del Programma operativo1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, unitame |
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Art. 7 - Finanziamento annuale1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4, finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mon |
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Art. 8 - Ulteriori misure di sostegno1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo. |
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Art. 8-bis - Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza1. Al fine di sostenere e incrementare |
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Art. 9 - Misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO1. La Regione sostiene l’avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale, mediante finanziamento |
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Art. 10 - Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia1. Le misure di sostegno previste dall’articolo 7 non si applicano al sito UNESCO “Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia” per il q |
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Capo III - Del patrimonio culturale immateriale |
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Art. 11 - Partecipazione della collettività1. Nell’ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regi |
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Art. 12 - Misure di sostegno1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazion |
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Capo IV - Disposizioni comuni al patrimonio culturale |
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Art. 13 - Supporto tecnico operativo1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale cultura |
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Art. 14 - Modalità di presentazione di nuove candidature1. L’ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO c |
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Capo V - Del patrimonio naturale |
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Art. 15 - Ricognizione dei siti regionali naturali UNESCO1. Fanno parte del patrimonio mondiale naturale riconosciuto dall’UNESCO le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (Pordenone, Udine), nell’ambito del |
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Art. 16 - Misure di sostegno1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare ap |
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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. In sede di prima applicazione, per l’anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all’ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l’1 settembre. 2. L’individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura |
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Art. 19 - Abrogazione |
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Art. 20 - Norme finanziarie1. Per le finalità di cui all’articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato - Omissis
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