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L. R. Friuli Venezia Giulia 27/12/2019, n. 24

Legge di stabilità 2020.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. - 12. Omissis

13. All’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sexies è inserito il seguente:

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. - 10. Omissis

11. A integrazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014, il valore del canone per l'affidamento in gestione dell'impianto fino alla data della cessione è definito sulla base del costo di acquisto stabilito ai sensi del comma 3.

12. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 18 e 19 dell’articolo 2 della legge regionale 15/2014;

b) omissis

13. - 37. Omissis

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili.

39. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono concesse con procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite di un asse viario per richiedente. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell'intervento.

40. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo asse viario ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo di spesa.

41. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario.

42. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena approvati.

43. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. L'ente moroso o inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 42 è escluso dalla concessione di ulteriori anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.

44. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma

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Art. 4 - (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016.

2. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 1 e di rendicontazione della spesa, nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.

3. I Comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

6. In attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres., del 18 febbraio 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale.

7. Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa.

8. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 7.

10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

12. Per le finalità di cui al comma 6, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni sottoscrittori del Protocollo concernente il progetto pilota "aMare FVG" a sostegno degli oneri derivanti dalle attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, realizzate nell'ambito del progetto pilota medesimo.

14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

16. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria promuovendo la mobilità sostenibile, l'Amminis

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo l’articolo 4-bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

“Art. 4-ter - (Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4-bis.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4-bis, commi 2, 4, 5 e 6.”.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati ad attività di supporto tecnico e scientifico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica e territoriale per le attività di assistenza agli Enti territoriali impegnati nell'elaborazione delle proposte di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, nonché per le attività di supporto alla successiva fase di valutazione e controllo degli atti medesimi.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

5. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università accreditate per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero l'attivazione di curricula all'interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in settori disciplinari e ambiti d'interesse necessari al processo di revisione del Piano di governo del territorio e di integrazione e di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio. N29

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 430.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per l'anno 2020, di 143.000 euro per l'anno 2021 e di 263.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati al supporto delle attività dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia e dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui agli articoli 62 e 62-bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

9. In relazione all'intervenuta legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare all'Ater Alto Friuli, competente per territorio, un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli alloggi dell'Ater della pro

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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

“2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.”.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

4. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Dopo l’articolo 30-bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

“Art. 30-ter - (Sostegno delle imprese culturali e creative)

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.”.

6. Per le finalità di cui all’articolo 30-ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 5, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

7. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all’articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);

b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

8. Alle finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. L'Amminis

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2020 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultano iscritti alle Casse medesime.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2020 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021. N6

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 N15 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), chiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è de

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. - 9. Omissis

10. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 sono inserite le seguenti:

“g-bis) servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità;

g-ter) servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai

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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. - 75. Omissis

76. All’articolo 10 della legge regionale 13/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “L'Amministrazione regionale è, in

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell’artico

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Art. 12 - Art. 15 Omissis

 

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Art. 16 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2020.

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Tabelle A1 - S Omissis

 

 

 

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
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