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L.R. Friuli Venezia Giulia 12/09/2001, n. 22

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 06/02/2018, n. 3
- L.R. 29/12/2016, n. 24
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 20/08/2007, n. 22
- L.R. 18/08/2005, n. 21
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio ami

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Art. 2 - (Competenze)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:

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Art. 3 - (Registri regionali)

1. La Regione "istituisce"N1 un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'am

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Art. 4 - (Commissione regionale sull'amianto)

1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.

2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

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Art. 5 - (Nomina e composizione della Commissione)

N1

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;

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Art. 6 - (Conferenza regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, "periodicamente con cadenza almeno biennale",N1

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Art. 7 - (Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto "e agli esposti")

1-5.

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Art. 8 - (Contributi alle Aziende sanitarie e "alle Associazioni esposti all'amianto")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La

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Art. 9 - (Programmi di prevenzione)

1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, pre

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Art. 10 - (Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte dell

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Art. 11 - (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e de

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Art. 12 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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