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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/06/2007, n. 14
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/06/2007, n. 14
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/06/2007, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/04/2025, n. 6
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 21/07/2008, n. 7
- L.R. 06/03/2008, n. 6
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Premessa |
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Capo I - Adeguamento all'ordinamento comunitario
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo |
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Art. 2 - Adeguamento della normativa1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2009/147/CE e alla diretti |
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Capo II - Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE |
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Art. 3 - Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE. N19 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati: a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw; N1 b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli |
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Art. 4 - Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali: a) ambienti aperti alpini; b) ambienti forestali alpini; c) ambienti misti mediterranei; |
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Capo III - Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE |
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Art. 5 - Deroghe1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE sono adottate per le seguenti finalità: a) tutela della salute e della sicurezza pubblica; b) tutela della sicurezza aerea; c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque; |
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Art. 6 - Art. 11 - Omissis
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Capo IV - Omissis |
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Capo V - Sanzioni e norme finali |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modifica alla legge regionale 17/20061. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge reg |
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Art. 15 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politi |
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Allegato A - Omissis
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