CAPO I - Principi, finalità, funzioni e programmazione
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Art. 1 - (Principi e finalità)
1.La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2.La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell’Unione europea, l’assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all’impiego, per l’occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.
1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all’impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
b-bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;
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Art. 3 - (Programmazione regionale in materia di lavoro)
1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.
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Art. 4 - (Clausola valutativa)
1.L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale
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Art. 5 - (Commissione regionale per il lavoro)
1.Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all’articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l’efficacia degli interventi.N77
2-bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all’ambito residuale dell’istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.N78
3.La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della
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Art. 17 - Sede, dotazione organica e assegnazione di personale
1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro. N113
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Art. 18 - Consigliera o Consigliere di parità di area vasta
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l’impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l’Impiego di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
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3365812157015
Art. 22 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più de
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Art. 23 - Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione
Art. 24 - (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro)
1.È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.
2.L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l’affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della RegioneN42, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3.
3.Sono servizi al la
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3365812157018
Art. 25 - (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati)
1. “La Regione può” N40affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
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Art. 26 - (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l’impiego)
1. “I Centri per l’Impiego”N40 e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell’ambito del sistema regionale dei servizi per l’impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più debo
1. La Regione assicura l’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell’ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell’orientamento permanente di cui all’articolo 34 della legge regionale 27/2017.
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Art. 28-bis - (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
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TITOLO III - POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO
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CAPO I - Promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali
1. La Regione sostiene l’assunzione, la stabilizzazione occupazionale, l
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Art. 30 - (Promozione dell’occupazione)
1.In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale
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Art. 31 - (Promozione di nuove attività imprenditoriali)
1.In attuazion
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Art. 32 - (Lavoro in cooperativa)
1.In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono co
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Art. 33 - (Promozione della stabilità occupazionale)
1.La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di interventoN46, che prevedono, in particolare: N10
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l’articolo 51, comma 4, dello Sta
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Art. 34 - (Politiche per il prolungamento della vita attiva)
1.La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promu
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Art. 35 - (Interventi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)
1.Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l’utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione N42e, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell’accreditam
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Art. 35-bis - Sostegno e promozione di iniziative ed eventi
1.In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone “con disabilità”N79, sostenendone l’inserimento, l’integrazione lavorativa e l’autoimprenditorialità attraverso i servizi per l’impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
1. Per l’attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell’ambito dei Servizi pubblici per l’impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all’avviamento lavorativo e
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Art. 38-bis - (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili)
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Art. 39 - (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità)
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del co
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3365812157041
Art. 41 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 41/1996)
1.Al comma 1 d
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Art. 42 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 41/1996)
«Art. 13-bis - Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.
2. La Consulta formula pareri nell’ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:
a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;
b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
c) promozione dell’inserimento lavorativo;
d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;
e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
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3365812157044
Art. 44 - Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista
1. La Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
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3365812157045
Capo III - Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
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Art. 45 - (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)
1. La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte qu
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3365812157047
Art. 46 - (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:
a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico terri
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Art. 47 - (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)
1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento “delle parti sociali,”N73 degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di
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3365812157052
Art. 50 - (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salut
CAPO IV BIS - MISURE DI SOSTEGNO ALLA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI E ALLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA FAMILIARE E IMPEGNI LAVORATIVI
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l’infanzia e d
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3365812157056
Art. 51-ter - (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 51-bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell’ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori
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3365812157057
CAPO V - Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
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3365812157058
Art. 52 - (Finalità e interventi)
1.La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:
a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell’Amministrazione centrale dello Stato;
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Art. 53 - (Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)
1.L’Assessore regionale competente in materia di l
1. La Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della pre
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3365812157061
Art. 55 - (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)
1.I criteri e
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3365812157062
Art. 56 - (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)
1.È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute N87 il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi
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3365812157063
Art. 56-bis - (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1.La Regione favorisce l’integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell’Università e N89 individua gli strumenti per il loro raccordo.
2.Il sistema formativo regionale promuove l’incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita econ
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3365812157073
Art. 61 - (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
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3365812157074
Art. 62 - (Principi comuni in materia di apprendistato)
1.La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini N32 presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l’attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo. N64
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3365812157076
TITOLO VI - Interventi per il sostegno al credito e al reddito
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3365812157077
Capo I - Interventi per il sostegno al credito e al reddito
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3365812157078
Art. 64 - (Forme di sostegno al credito dei lavoratori)
1. La Regione sostiene l’accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di u
TITOLO VII - Modifiche alla legge regionale n. 7/2005
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3365812157081
Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 7/2005
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3365812157082
Art. 66 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7/2005
1. All’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
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3365812157083
Art. 67 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 7/2005
1. All’articolo 4 della legge regionale n. 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
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3365812157084
Art. 68 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 7/2005
1. L’articolo 5 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - Funzioni dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.
1. L’Agenzia regionale del lavoro e d
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3365812157085
Art. 69 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 7/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2005
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3365812157086
Art. 70 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7/2005
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3365812157087
Art. 71 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 7/2005
1. All’articolo 8 della legge regionale n. 7/2005 sono apporta
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3365812157088
TITOLO VIII - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
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3365812157089
CAPO I - Norme finali e transitorie
Art. 72 Potere sostitutivo.
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3365812157090
Art. 73 - (Beni mobili e immobili)
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3365812157091
Art. 74 - (Personale)
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3365812157092
Art. 75 - (Trattamento dei dati personali)
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3365812157093
Art. 76 - Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano
1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Ital
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3365812157094
Art. 77 - (Norme comuni per la concessioni degli incentivi)
2.Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze. N90
3.I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:
a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
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3365812157095
Art. 77-bis - (Collegi di conciliazione e arbitrato)
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
c) l'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);
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3365812157098
Art. 79 - (Norme transitorie)
1.Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2.Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia di cui all’articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3.Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall’articolo 3 della legge regionale 20/2003.
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3365812157099
Capo II - Norme finanziarie
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3365812157100
Art. 80 - (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione «Interventi per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro» con lo stanziamento di 25.000 euro.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 44 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime» con lo stanziamento di 1 milione di euro.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Fondo di dotazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale» con lo stanziamento di 200.000 euro.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità».
7. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il potenziamento dell'orientamento al lavoro» con lo stanziamento di 190.000 euro.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2005.
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 16/2012.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
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2° Edizione completamente riveduta e aggiornata con la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)
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Centinaia di soluzioni di casi pratici - Esempi di parcella del professionista - Guida passo per passo alle asseverazioni - Decine di tabelle e schemi riepilogativi
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018
Con commenti introduttivi a cura di: Ing. Nicola Mordà, Ing. Alfonso Mancini
Testo completo del decreto - Ambito applicativo, vigenza e periodo transitorio - Commento introduttivo alle principali novità - Indici e ausili alla consultazione.
Edizione emendata giugno 2018
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