N58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 e poi abrogato dalla L.R. 21/07/2017, n. 27, così recitava:

Art. 27 - (Orientamento)

1. La Regione promuove l’orientamento permanente delle persone per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi di transizione e crescita professionale, alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, nonché all’autoimprenditorialità e all’avvio di imprese come strumenti di occupazione.

2. La Regione persegue l’integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di orientamento, disciplina gli standard essenziali dei servizi di orientamento.

4. Mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale la Regione definisce gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente.”

Dalla redazione