6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti del Servizio sanitario regionale comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate dalla programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2006 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, per le quali non siano state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, e che sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato; contestualmente sono comunicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti.
7. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dagli enti del Servizio sanitario regionale, corredati delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regiona