Articolo abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.R. 29/05/2015, n. 13, così recitava:

Art. 74 - (Personale)

1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Completata l’attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.”

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