N102 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16, così recitava:

“Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. Per l’espletamento della propria attività al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un’indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.”

Dalla redazione