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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/05/2015, n. 13
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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/05/2015, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/11/2015, n. 26
- L.R. 28/06/2016, n. 10
- L.R. 09/12/2016, n. 20
- L.R. 21/07/2017, n. 27
- L.R. 09/08/2018, n. 20
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CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e |
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Art. 2 - (Esercizio delle funzioni in materia di lavoro) |
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Art. 3 - (Inquadramento di personale)1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Province, che svolge compiti nelle seguenti materie, è inquadrato in Regione: a) politica attiva del lavoro; b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego; c) conciliazione delle controversie di lavoro; d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedime |
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Art. 4 - (Piano di subentro)1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 35 della legge regionale 26/2014, la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti. 2. Entro il 15 giugno 2015 le Province approvano e trasmettono agli Assessori regionali competenti in materia di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, elaborato nel rispetto del |
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Art. 5 - (Trasferimento delle risorse)1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale. 3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in propriet&a |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005 |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 18/2005)1. L’articolo 2 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Funzioni della Regione) — 1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita: a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego; b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza; c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni; |
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 18/2005)Omissis |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 18/2005)1. All’articolo 21 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 18/2005)1. All’articolo 28 della legg |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 18/2005)1. All’articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione: a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità; |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 38 della legge regionale 18/2005)1. L’articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 38 (Servizi del collocamento mirato) — 1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compi |
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Art. 20 - (Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 18/2005)1. L’articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 39 (Fondo reg |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 18/2005)1. All’articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate l |
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Artt. 22-24Omissis |
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Artt. 26-27Omissis |
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CAPO III - MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVOROOmissis |
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CAPO IV - ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 (Comitato di coordinamento interistituzionale) della legge regionale 18/2005; |
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Art. 35 - Omissis |
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Art. 36 - (Disposizioni transitorie)1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 8 della legge regionale 18/2005. |
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Art. 37 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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