Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16, così recitava:

“Art. 15 - Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

b) il regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche;

c) i programmi di intervento.

2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che ne cura l’istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l’approvazione o il diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell’Agenzia.”

Dalla redazione