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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/12/2020, n. 0177/Pres.
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- D. Pres. R. 08/05/2024, n. 053/Pres.
- D. Pres. R. 14/12/2023, n. 0206/Pres.
- D. Pres. R. 29/11/2022, n. 0155/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l’articolo 14 che disciplina l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo novellata dalla |
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Capo I - Requisiti per la concessione degli incentivi |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’artic |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) costo salariale lordo: l’importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente: 1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive; 2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL; |
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Art. 3 - Beneficiari degli incentivi1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico: a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999; b) datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l’intera quota d’obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; |
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Art. 4 - Destinatari1. Sono destinatari degli incentivi di cui all’articolo 1 i seguenti soggetti: a) lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell’elenco di cui all’ |
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Art. 5 - Interventi finanziabili1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti: a) assunzione e trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità; N19 b) re |
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Art. 6 - Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2. Entrambe le tipologie di contratto devono prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro. 2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi preceden |
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Art. 7 - Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterm |
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Art. 8 - Incentivi per la realizzazione e l’adeguamento del posto di lavoro1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata. |
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Art. 9 - Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura riferite al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato. 2. Sono ammissibili le spese soste |
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Art. 10 - Incentivi per rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro o lavoro agile attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante l |
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Art. 11 - Incentivi volti a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall’assunzione, finalizzati a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la m |
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Art. 12 - Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo |
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Art. 13 - Incentivi per la formazione del responsabile dell’inserimento lavorativo1. Sono concessi incentivi finalizzati alla formazione di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l’incarico di responsabile dell’inserimento lavorativo. 2. Sono ammissibili i seguenti costi: a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del lav |
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Art. 14 - Incentivi per attività di tutoraggio interno1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all’assistenza dei lavoratori con disabilità. 2. L’attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare: |
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Art. 15 - Incentivi per attività di tutoraggio esterno1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze. 2. È ammissibile il costo delle ore dedicate all’attività di tutoraggio. |
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Art. 16 - Incentivi per attività formative rivolte al personale dell’azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavo |
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Art. 17 - Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari. |
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Art. 18 - Incentivi per l’attivazione di progetti innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità1. Sono concessi incentivi per l’attivazione di progetti innovativi, fino ad un massimo di 3 progetti per anno solare, finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione. 2. Sono finanziabili i progetti innovativi che prevedano: a) la valorizzazione della persona con disabilità, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro e il recupero di antichi mestieri e tradizioni o di risorse storiche e ambientali, connessa allo sviluppo economico e sociale dell’ambiente la |
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Art. 19 - Ammontare degli incentivi1. L’ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a: a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato; b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi; c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 7; d) euro 10.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9; e) euro 8. |
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Capo II - Regimi di aiuto e cumulabilità |
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Art. 20 - Regimi di aiuto1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere a) e b), sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento: a) all’articolo 33 (Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità) per gli i |
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Art. 21 - Intensità di aiuto |
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Art. 22 - Cumulabilità degli incentivi1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere a) e b) sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili: a) con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” concessi |
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Capo III - Presentazione domande e disposizioni procedurali |
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Art. 23 - Presentazione delle domande1. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico. 2. La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti: |
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Art. 24 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 71. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente, entro 30 giorni dall’assunzione |
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Art. 25 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 101. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell’avvio dei lavori o degli acquisti e devono essere corr |
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Art. 26 - Presentazione delle domande di cui all’articolo 111. Le domande di incentivo di cui all’articolo 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell’interven |
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Art. 27 - Presentazione delle domande di cui all’articolo 121. Le domande di cui all’articolo 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di fruizione del |
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Art. 28 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 13 e 161. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13 e 16, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all’avvio della formazione e sono |
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Art. 29 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 14 e 151. Le domande di incentivo di cui agli articoli 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all’avvio del tutoraggio e devono |
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Art. 30 - Presentazione delle domande di cui all’articolo 171. Le domande di incentivo di cui all’articolo 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio o |
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Art. 31 - Presentazione delle domande di cui all’articolo 181. Le domande di incentivo di cui all’articolo 18, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all’avvio del progetto, che coincide con la data del decreto di approvazione del progetto, corredate da: |
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Art. 32 - Concessione degli incentivi1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate in seguito ad istruttoria tenendo conto dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta e che, per gli interventi di cui di cui agli articoli da 6 a 12 sussistono sia al momento del verificarsi dell’evento oggetto dell’intervento che alla presentazione dell’istanza. N32 3. Le domande sono ammissibili qualora l’intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore |
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Art. 33 - Rendicontazione ed erogazione degli incentivi1. L’erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità: a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall’assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla trasformazione, previa presentazione del modello di richiesta di erogazione del contributo e, relativamente agli interventi di cui l’articolo 6, della documentazione attestante i costi salariali lordi effettivi e previa verifica da parte dell’Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a); N35 b) per gli incentivi di cui all |
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Art. 34 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente1. In caso di variazione soggettiva del soggetto che ha presentato domanda per gli incentivi di cui all’articolo 5, intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda e antecedentemente alla data di concessione, l’incentivo richiesto è concesso al soggetto risultante a seguito della variazione. 2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalle trasformazioni soggettive ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta gio |
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Art. 35 - Revoca degli incentivi1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi: a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene prima dei termini previsti all’articolo 33, comma 1, lettera a) per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore; N13 |
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Art. 36 - Controlli |
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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 38 - Abrogazione1. È abrogato il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazion |
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Art. 39 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti in corso per i quali alla data del 31 dicembre 2020 è stato adottato il provvedimento di concessione continuano ad applicarsi le di |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore l’1 gennaio 2021.
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24/12/2024
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