N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 16/2012, a decorrere dal 01/01/2013. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9 - (Agenzia regionale del lavoro) - 1. È istituita l’ Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Trieste.

2. L’Agenzia è un ente funzionale della Regione, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e svolge le seguenti funzioni:

a) assistenza tecnica all’Assessore e alla Direzione centrale competenti in materia di lavoro a supporto dello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro e dell’esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge;

b) monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle politiche in materia di lavoro, promuovendo l’innovazione nei due settori;

c) osservazione del mercato del lavoro, con funzione di analisi del medesimo, monitoraggio delle attività svolte dalla Regione e dalle Province e predisposizione del rapporto annuale sull’occupazione nel territorio regionale;

d) abrogata

e) assistenza tecnica alle Province, nell’ambito delle materie di propria competenza, nel campo delle politiche del lavoro;

f) attività di supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi a livello regionale e interprovinciale, in attuazione della presente legge, da realizzarsi anche in collaborazione con altre Regioni o Stati;

g) ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata dalla Giunta regionale.

2-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l’Agenzia regionale del lavoro accede ai dati del Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 28.

3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio connesse allo svolgimento delle proprie funzioni l’Agenzia può stipulare convenzioni con Università degli studi, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati. Per la medesima finalità l’Agenzia può stipulare contratti di diritto privato con esperti.

4. L’Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di politica del lavoro, designati con decreto del Direttore dell’Agenzia su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, per lo svolgimento delle attività di osservazione del mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro, nonché per la predisposizione del rapporto annuale sull’occupazione nel territorio regionale.

5. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilito l’ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell’importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei componenti del Comitato scientifico.”.

Dalla redazione