N103 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 10, comma 61, della L.R. 30/12/2008, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16, così recitava:

“Art. 13 - Personale

1. Il personale dell’Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. Al fine di acquisire le elevate professionalità e le specifiche competenze, non previste nell’ambito dell’organico dell’Amministrazione regionale, necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, l’Agenzia procede all’assunzione di personale proprio con profilo di ricercatore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL del personale del comparto delle istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, nel limite delle previsioni della pianta organica.

2-bis. Per il reclutamento del personale di cui al comma 2, l’Agenzia provvede all’espletamento di procedure concorsuali, previa approvazione del bando da parte della Giunta regionale.

[NI=104] Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16, così recitava:

“Art. 14 - (Dotazioni finanziarie e patrimoniali)

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a) il fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, associazioni e privati;

c) qualunque altro introito concernente la gestione e la finalità dell’Agenzia.

2. L’Amministrazione regionale mette a disposizione dell’Agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.”

Dalla redazione