N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 13/2015, così recitava:

Art. 7 - (Funzioni delle Province) — 1. Le Province, in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni e compiti in materia di:

a) politica attiva del lavoro;

b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all’impiego;

c) conciliazione delle controversie di lavoro;

d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), e successive modifiche;

e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale.

2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per l’attuazione delle politiche del lavoro, le Province adottano programmi annuali integrati con gli altri strumenti di programmazione territoriale in materia sociale, educativa e formativa.

3. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio.

4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale, la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie di cui al comma 1, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.”

Dalla redazione