Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16, così recitava:

“Art. 11 - (Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo dell’Agenzia. All’atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all’Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa e del raggiungimento degli obiettivi per la stessa previsti dal Programma triennale, nonché della gestione dell’Agenzia.

3. Il Direttore provvede alla gestione dell’Agenzia e in particolare:

a) all’adozione dei bilanci di previsione pluriennale e annuale e del conto consuntivo;

b) all’adozione del regolamento di organizzazione;

c) alla definizione e adozione dei programmi di intervento;

d) alla gestione del personale, compresa la definizione e adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti;

e) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;

f) alla stipulazione e all’approvazione di contratti e convenzioni;

g) allo svolgimento di ogni altro incarico ad esso attribuito dalla Giunta regionale.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore dell’Agenzia è regolato dal contratto di diritto privato, come disciplinato dal regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.”

Dalla redazione