Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 73 - (Beni mobili e immobili)
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l’Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:
a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;
b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;
c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento e il mantenimento degli uffici di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 2.”
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