N130 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 68, comma 1, della L.R. 27/11/2006, n. 24 e, successivamente, abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.R. 29/05/2015, n. 13, così recitava:

Art. 73 - (Beni mobili e immobili)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l’Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:

a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;

b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;

c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento e il mantenimento degli uffici di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 2.”

Dalla redazione