N53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 13/2015, così recitava:

Art. 37 (Compiti della Regione) — 1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all’articolo 11 della legge 68/1999;

b) gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all’articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l’integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all’articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l’inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;

e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziate dalla Regione per l’integrazione dei Fondi provinciali di cui all’articolo 39, comma 2, lettera d).

2. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

b) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all’articolo 13 della legge 68/1999;

c) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all’articolo 5, comma 7, della legge 68/1999.”

Dalla redazione