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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/08/2012, n. 16
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/08/2012, n. 16
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/08/2012, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/02/2016, n. 1
- L.R. 14/11/2014, n. 21
- L.R. 21/12/2012, n. 26
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TITOLO I - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abita |
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Art. 2 - Principi per il riordino delle funzioni e delle attività1. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione nel rispetto dei seguenti principi: |
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Art. 3 - Commissario straordinario1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regiona |
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Art. 4 - Funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli i |
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Art. 5 - Vigilanza sull’attività del Commissario straordinario |
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Art. 6 - Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento |
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TITOLO II - INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI |
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CAPO I - CONSORZI DI BONIFICA |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 28/20021. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2 bis (Rideterminazione dei comprensori di bonifica) — 1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l’area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l’intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savo |
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Capo II - Omissis
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TITOLO III - Interventi in materia di attività produttive |
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Capo I - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Art. 9 - Trasferimento di funzioni delegate1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG). 2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale n. 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'articolo 42, le parole "alle Camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia"; b) al comma 1 dell'articolo 42, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio" sono sostituite dalle s |
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Capo II - Capo IV - Omissis |
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TITOLO IV - Omissis |
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TITOLO V - INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
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CAPO I - NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO |
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Art. 19 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Tipologie di intervento |
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Art. 22 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Interventi edilizi finalizzati a servizi per l’accoglienza1. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 29, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizi |
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Art. 25 - Accreditamento dell’offerta abitativa1. Al fine di assicurare l’accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi di edilizia previsti dall’articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), e comma |
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Art. 26 - Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - Decorrenza dell’efficacia |
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Art. 46 - Omissis
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TITOLO VI - TITOLO VII - Omissis |
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TITOLO VIII - INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 |
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Art. 57 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17/20091. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni i |
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Art. 58 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 17/20091. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inser |
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Art. 59 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 17/20091. All’articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «provinciali, comunali e regionali» sono sostituite dalle |
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Art. 60 - Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 17/20091. L’articolo 8 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seg |
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Art. 62 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 17/20091. All’articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono appo |
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Art. 63 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 17/20091. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge reg |
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Art. 64 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 17/20091. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge reg |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE |
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CAPO I - BENI DEMANIALI |
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Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 12/2012 |
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CAPO II - INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE |
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Art. 68 - Conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/19901. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 69 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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