Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 13/2015, così recitava:

Art. 8 - (Commissioni provinciali per il lavoro) — 1. Presso le Province sono istituite le Commissioni provinciali per il lavoro, di seguito denominate Commissioni provinciali.

2. Le Commissioni provinciali sono costituite dalle Province, che ne determinano le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

3. La composizione delle Commissioni provinciali deve comunque prevedere:

a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) il consigliere provinciale di parità di cui all’articolo 18;

c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.”

Dalla redazione