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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2016, n. 0186/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2016, n. 0186/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 30/09/2016, n. 0186/Pres.
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[Premessa]IL PRESIDENTE VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68R (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l'articolo 14 che disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle Regioni, nonché la destinazione delle risorse che confluiscono nello stesso; VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e, in particolare, l |
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Allegato - Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) |
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CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) costo salariale lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente: 1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive; 2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL; |
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Art. 3 - Beneficiari degli incentivi1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico: a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999; b) datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto già ottemperanti all'obbligo di cui alla legge n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15. 2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al |
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Art. 4 - Destinatari1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti: a) lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell'elen |
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Art. 5 - Interventi finanziabili1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti: a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità; b) realizzazio |
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Art. 6 - Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2. 2. Sono ammissibili le spese per il costo salariale lordo sostenute per l'assunzione del lavoratore con disabilità per un periodo di dodici mesi. |
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Art. 7 - Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in for |
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Art. 8 - Incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettono lo svolgimento di compiti propri della mansione affidata e quindi correlabili alla sua specific |
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Art. 9 - Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e tecnologiche riferiti al lavoratore con disabilità assunto con contratto |
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Art. 10 - Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comu |
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Art. 11 - Incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione, finalizzati a garantire l'accessibilità al p |
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Art. 12 - Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 n |
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Art. 13 - Incentivi per attività di tutoraggio interno1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza |
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Art. 14 - Incentivi per attività di tutoraggio esterno1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze. |
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Art. 15 - Incentivi per attività formative rivolte al personale dipendente in affiancamento ai lavoratori con disabilità1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute per attività formative rivolte al personale dipendente incaricato del tutoraggio dei lavoratori con disa |
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Art. 16 - Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di t |
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Art. 17 - Incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità1. Sono concessi incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione. 2. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione: |
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Art. 18 - Ammontare degli incentivi1. L'ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a: a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato; b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi; c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7; d) |
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CAPO II - Regimi di aiuto e cumulabilità |
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Art. 19 - Regimi di aiuto1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera a) e lettera b) compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento, sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione |
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Art. 20 - Intensità di aiuto1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dall'articolo 6 e 17, comma 2, lettera a), del presente Regolame |
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Art. 21 - Cumulabilità degli incentivi1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15 e 17, comma 2, lettera c), lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, del presente regolamento sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili: |
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CAPO III - Presentazione domande e disposizioni procedurali |
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Art. 22 - Presentazione delle domande1. Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on l |
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Art. 23 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 71. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente |
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Art. 24 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 101. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell'avvio dei lav |
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Art. 25 - Presentazione delle domande di cui all'articolo 111. Le domande di incentivo di cui all'articolo 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni |
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Art. 26 - Presentazione delle domande di cui all'articolo 121. Le domande di incentivo di cui all'articolo 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni |
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Art. 27 - Presentazione delle domande di cui agli articoli 13, 14 e 151. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13, 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'a |
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Art. 28 - Presentazione delle domande di cui all'articolo 161. Le domande di incentivo di cui all'articolo 16, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni |
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Art. 29 - Presentazione delle domande di cui all'articolo 171. Le domande di incentivo di cui all'articolo 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del progetto, corredate da: |
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Art. 30 - Concessione degli incentivi1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta. 3. Le domande sono ammissibili qualora l'intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore. A tal fine il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere una valutazione tecnica al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, competente per territorio. Nelle more dell'acquisizione della valutazione tecnica il termine del proc |
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Art. 31 - Rendicontazione ed erogazione degli incentivi1. L'erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità: a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall'assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla stabilizzazione, previa presentazione della necessaria documentazione attestante, rispettivamente, i costi salariali lordi effettivi ovvero l'indicazione dell'orario effettivamente svolto e previa verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a); b) per gli incentivi di cui all'articoli 8, 9 e 10 a conclusione dell'intervento amm |
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Art. 32 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condiz |
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Art. 33 - Revoca degli incentivi1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi: a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se interviene il licenziamento del lavoratore per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni e dal decesso prima dei termini previsti all'articolo 31, comma 1, lettera a); b) mancata realizzazione, nei te |
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Art. 34 - Controlli1. Controlli e sopralluoghi ispettivi sono disposti dall'Ufficio competente al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato: |
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CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 35 - Rinvio1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del |
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Art. 36 - Disposizioni transitorie1. Per le assunzioni, stabilizzazioni e interventi realizzati dal 1° gennaio 2016 alla data di entrata in vigore del p |
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Art. 37 - Entrata in vigore .1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regi |
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13/01/2025
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