Articolo prima aggiunto dalla L.R. 17/2008 e poi abrogato dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 13/2015, così recitava:

Art. 38-bis (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili) — 1. Per le finalità di cui all’articolo 36, è istituito il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di cui al comma 1.

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