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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 21/07/2017, n. 27
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- L.R. 18/05/2020, n. 9
- L.R. 28/12/2018, n. 28
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione socia |
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Art. 2 - (Principi e finalità generali)1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento. 2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi; b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale; |
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Art. 3 - (Carta dei servizi)1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definit |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale; b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), o di una certificazione riconosciuta; c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e |
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TITOLO II - RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE |
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Capo I - Reti regionali dell'apprendimento permanente |
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Art. 5 - (Reti regionali dell'apprendimento permanente)1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei |
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Art. 6 - (Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono, ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPI |
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Art. 7 - (Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istitu |
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TITOLO III - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE |
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Capo I - Orientamento permanente |
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Art. 8 - (Sistema dell'orientamento permanente)1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e |
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Art. 9 - (Servizio regionale per l'orientamento permanente)1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti che vi operano, promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento e collabora con i Servizi pubblici per l’impiego regionali di |
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Capo II - Formazione |
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Sezione I - Sistema della formazione |
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Art. 10 - (Sistema regionale della formazione)1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e pe |
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Art. 11 - (Azioni formative)1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la forma |
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Art. 12 - (Istruzione e formazione professionale)1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il dipl |
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Art. 13 - (Formazione tecnica superiore)1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttiv |
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Art. 14 - (Formazione permanente)1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa. |
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Art. 15 - (Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale. |
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Art. 16 - (Esami finali)1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite a |
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Art. 17 - (Azioni non formative)1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema. 2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formativ |
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Art. 18 - (Fornitura di attrezzature e macchinari)1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgi |
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Art. 19 - (Selezione degli interventi)1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di ban |
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Sezione II - Riconoscimento delle competenze |
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Art. 20 - (Certificazione delle competenze acquisite)1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito n |
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Art. 21 - (Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle q |
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Sezione III - Accreditamento |
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Art. 22 - (Soggetti affidatari degli interventi formativi)1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento: a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche; a-bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza; N20 b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi; c) adeguatezza degli strum |
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Art. 22-bis - (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 |
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Art. 22-ter (Accreditamento ITS Academy) |
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Art. 23 - (Modalità di accreditamento e procedure di controllo)1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accer |
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Art. 24 - (Elenco dei soggetti accreditati)1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzaz |
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Art. 25 - (Sospensione e revoca dell'accreditamento)1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi. 2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di: |
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Art. 25-bis. - Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22-bis1. I soggetti di cui all'articolo 22-bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'A |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO |
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Capo I - Programmazione e analisi dei fabbisogni |
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Art. 26 - (Programmazione)1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di |
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Capo II - Finanziamento degli interventi |
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Art. 28 - (Modalità di finanziamento)1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei. |
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Art. 29 - (Accesso ai fondi statali ed europei)1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che d |
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Art. 30 - (Erogazione anticipata dei finanziamenti)1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di impo |
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Art. 31 - (Rendicontazione)1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in |
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Art. 32 - (Controlli)1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedime |
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Capo III - Valutazione, sistema informativo e monitoraggio |
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Art. 33 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell |
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Art. 34 - (Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze. 2. È garantita l |
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Art. 35 - (Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Norme transitorie e finali |
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Art. 36 - (Aiuti di Stato)1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. |
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Art. 36-bis - (Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+)1. Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla |
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Art. 37 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale); b) l' articolo 68 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984); c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie); d) l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986); |
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Art. 38 - (Norme transitorie)1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti: a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 ( Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche); |
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Art. 39 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. |
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Art. 40 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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24/12/2024
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