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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 03/04/2003, n. 8
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- L.R. 20/08/2003, n. 14
- L.R. 30/04/2003, n. 12
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 (Finalità)1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 2. La Regione, conformement |
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Art. 1.1 (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport) |
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Art. 1-bis (Definizioni)1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l’obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, pe |
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Art. 2 (Coordinamento permanente) |
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Art. 2-bis (Coordinamento degli interventi) |
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CAPO II - Interventi per l’impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature |
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Art. 3 (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Fr |
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Art. 3-bis (Interpretazione autentica) |
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Art. 4 (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manute |
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Art. 5 (Incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili “, ivi |
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Art. 6 (Bandi)1. All’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l’emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi. |
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Art. 6-ter (Termini dei procedimenti) |
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Art. 6-quater (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva) |
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Art. 6-quinquies (Rendicontazione) |
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Art. 7 (Contributi per impianti natatori) |
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Art. 8 (Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici) |
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Art. 9 (Uso degli impianti) |
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CAPO III - Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature |
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Art. 10 (Trasferimenti alle Province) |
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CAPO IV - Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale |
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Art. 13 (Contributi annui a enti di promozione sportiva) |
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CAPO V - Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI |
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Art. 14 (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport) |
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Art. 15 (Concessione e rendicontazione dei contributi) |
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CAPO VI - Interventi per la tutela del talento sportivo |
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Art. 17 (Regolamento per la concessione del finanziamento) |
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CAPO VII - Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità |
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Art. 18 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità o disagio) |
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Art. 18-bis (Contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità)1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti: |
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CAPO VIII - Interventi per l'informatizzazione dei servizi |
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Art. 19 (Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica) |
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CAPO IX - Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario |
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Art. 20 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola) |
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CAPO X - Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria |
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Art. 22 (Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro) |
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Art. 23 - (Tutela dei praticanti)1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all’agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 178/1998, o del diploma universitario conseguito presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell’Unione europea. 2. I gestori di attività sportive ne |
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Capo X-bis - Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione |
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Art. 24 - (Tutela della salute in ambito sportivo)1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l’attività fisica in tutte |
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Art. 24-bis - (Passaporto medico sportivo) |
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Art. 24-ter - (Attività di prevenzione e contrasto al doping)1. La Regi |
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Art. 24-quater - (Attività di prevenzione)1. Nell’ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi: |
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Art. 24-quinquies - (Potenziamento dei controlli antidoping) |
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Art. 24-sexies - (Soggetti attuatori) |
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Art. 24-septies - (Foglio informativo antidoping) |
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Art. 24-octies - (Certificato di qualità antidoping) |
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Art. 24-novies - (Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali) |
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CAPO XI - Interventi per il tempo libero |
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Art. 25 (Manifestazioni nell'ambito del tempo libero) |
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Art. 26 (Interventi a sostegno della danza folcloristica) |
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Art. 27 (Interventi a favore dei militari di leva) |
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Art. 28 (Concessione e rendicontazione dei contributi) |
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CAPO XII - Disposizioni di attuazione |
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CAPO XIII - Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato |
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Art. 30 (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento. |
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Art. 31 (Aiuti di Stato) |
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CAPO XIV - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 32 (Disposizioni finanziarie)1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno: a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione "Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso" e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f); b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione "Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario" e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f); c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione "Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori" e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f); d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione "Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi" e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f); e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione "Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa" e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f); |
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Art. 33 (Abrogazioni)1. Sono abrogate in particolare: a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive); b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale 43/1980); c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980); d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980); e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980); f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980); g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in |
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CAPO XV - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 34 (Decorrenza dell'efficacia)1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1° gennaio 2004. 1-bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.
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