Articolo prima aggiunto dalla L.R. 27/11/2006, n. 24 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2015, n. 32, così recitava:

“Art. 2-bis (Coordinamento degli interventi) — 1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.”

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