Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2015, n. 32, così recitava:

“Art. 15 (Concessione e rendicontazione dei contributi) — 1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali è chiesto il contributo, corredate di:

a) relazione illustrativa delle iniziative;

b) preventivo di spesa.

2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attività, nonché l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.”

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