N75 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 24-octies (Certificato di qualità antidoping) — 1. L’amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all’articolo 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 24-quater, comma 1, lettera e).

2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonché dai soggetti gestori delle strutture di cui all’articolo 23, comma 1."

Dalla redazione