N87 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2015, n. 32, così recitava:

“Art. 17 (Regolamento per la concessione del finanziamento) — 1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui all'articolo 16.

2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Per la rendicontazione del finanziamento, i legali rappresentanti del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e del Comitato regionale del CONI presentano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del finanziamento, la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione, l'elenco giustificativo delle spese per un ammontare non inferiore al finanziamento concesso e la dichiarazione attestante che il finanziamento è stato interamente utilizzato per la realizzazione delle attività oggetto del finanziamento stesso”.

Dalla redazione