Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 24-quinquies (Potenziamento dei controlli antidoping) — 1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un’apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell’ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

2. La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

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