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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2013, n. 18
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2013, n. 18
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2013, n. 18
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 09/04/2014, n. 6
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[Premessa] |
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CAPO III - ULTERIORI NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 11/20131. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 R (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dai seguenti: “1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale. 1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall’Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all’anno.”; b) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalle seguenti: |
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Art. 23 - Disposizioni in materia di impiantistica sportiva1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini. |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 8/20031. All’articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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