Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 5-bis (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori) — 1. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, la fissazione dei termini di inizio e ultimazione lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe di inizio e di ultimazione dei lavori spettano all’organo concedente il contributo.

2. Il soggetto proponente l’intervento che intende dare inizio ai relativi lavori successivamente alla data di presentazione della domanda ma anteriormente alla data del decreto di concessione, comunica tale intenzione preventivamente al servizio competente in materia di sport e tempo libero.

3. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro il termine di tre anni e devono terminare entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della concessione del contributo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. In caso di mancato rispetto del termine finale, l’organo concedente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo quando il lavori siano già stati ultimati e sia stato pertanto raggiunto l’interesse pubblico di cui all’articolo 3."

Dalla redazione