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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2015, n. 32
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- L.R. 30/03/2018, n. 13
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 8/20031. L’articolo 1 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Finalità) — 1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. |
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Art. 3 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8/20031. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente: “Art. 1 bis (Definizioni) — 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individual |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 8/20031. L’articolo 2 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 8/20031. L’articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: &ldqu |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 8/20031. L’articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Contributi per eventi sportivi straordinari) — 1. L’Amministrazione regionale è auto |
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Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 8/2003 |
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Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 8/20031. L’articolo 16 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 16 |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 8/20031. L’articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 18 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone con disabilità o disagio) — 1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive, per l’acquisto di attrezzature spe |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 8/2003 |
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Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 8/20031. L’articolo 21 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “ |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 8/20031. L’articolo 23 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 23 (Tutela dei praticanti) — 1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all’agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 178/1998, o del diploma universitario conseguito presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell’Unione europea. |
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Art. 18 - Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 8/20031. L’articolo 29 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 8/20031. L’articolo 30 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 30 (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli) — 1. I contributi previsti |
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Art. 22 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell’unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) capitolo 6084 - “Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva” e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; b) capitolo 6085 - “Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI” e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 3. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 |
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Art. 23 - Abrogazioni1. Con effetto dalla data di cui all’articolo 25 sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 24 - Norme transitorie1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall’articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con: a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole ai sensi dell’articolo 20 |
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Art. 25 - Produzione di effetti1. La presente legge ha effetto a decorrere dall’1 gennaio 2016. |
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